Quarta puntata. La nuova formulazione dell’art.143 del TUEL: il ruolo degli amministratori e le situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze.

La nuova formulazione dell’art. 143, poi, prevede che i condizionamenti o i collegamenti siano “tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi”, laddove il vecchio art.143 prevedeva che le infiltrazioni rilevanti ai fini dello scioglimento erano quelle capaci di compromettere “la libera determinazione degli organi elettivi”. In applicazione del principio di separazione della sfera politica da quella dell’amministrazione, pertanto, viene ad essere ampliata l’operatività della norma che comprende non solo i procedimenti degli organi composti dagli amministratori ma anche quelli costituiti da funzionari, dirigenti e dipendenti pubblici. In questo caso, però, occorre accertare che tale situazione è conseguenza della compromissione degli amministratori.

Ulteriore novità è la previsione dello scioglimento in caso di violazione di uno dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, il principio di imparzialità, sancito dagli artt. 3 e 27 della Costituzione, che impone all’amministrazione di agire in posizione di terzietà rispetto agli interessi individuali. Non solo, quindi, verifica del buon andamento dell’amministrazione secondo i parametri dell’efficienza e dell’efficacia, ma anche tenendo presente che ogni atto della P.A. deve essere posto in essere senza alcuna discriminazione, trattando in maniera sostanzialmente uguale gli interessi particolari.

Fine quarta puntata (a domani, per la quinta puntata).

tratto da: Governo degli enti locali e gestioni commissariali, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO

La scelta delle parti fedelmente pubblicate è stata effettuata da Marco Prestileo

2 pensieri su “Quarta puntata. La nuova formulazione dell’art.143 del TUEL: il ruolo degli amministratori e le situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze.

  1. Io ho capito:
    – che il nuovo (dal 2009) testo dell’art. 143 del TUEL richiede, per poter sciogliere un consiglio comunale, che ci siano “concreti, univoci e rilevanti” elementi “tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi”;
    – che il nuovo art.143 nel valutare i comportamenti anche degli organi amministrativi (funzionari, dirigenti e dipendenti pubblici in genere), oltre che di quelli elettivi (amministratori), prevede, però, che occorra prima accertare che tale situazione è conseguenza della compromissione degli amministratori; se non c’è questa conseguenzialità nessuno rilievo possono avere i comportamenti degli uffici comunali (funzionari, dirigenti e dipendenti pubblici in genere);
    – che non può esserci scioglimento, se l’amministrazione comunale ha operato in posizione di terzietà rispetto agli interessi individuali ed è stato verificato, come nel caso di Ventimiglia, il buon andamento dell’amministrazione secondo i parametri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità.
    Marco Prestileo,

  2. Fermo quanto sopra, si deducono puntualmente gli ulteriori vizi da cui è affetto l’iter logico-giuridico che ha de-terminato lo scioglimento del comune di Ventimiglia, nelle parti in cui si è erroneamente ritenuto di poter riscontrare delle irregolarità nell’attività amministrativa del Comune di Ventimiglia, per di più senza indicare e – tantomeno – dimostrare quale sia il preteso nesso eziologico tra queste ultime e gli asseriti “collegamenti” o le asserite “forme di condizionamento” degli amministratori comunali.
    Mentre l’erroneità delle deduzioni in punto di pretese irregolarità nell’attività amministrativa del Comune sarà specificamente esaminata in seguito, unitamente alla carenza dei requisiti della univocità e rilevanza, giova sottolineare, sin d’ora, che la normativa in tema di scioglimento dei consigli comunali richiede «una stringente consequenzialità tra l’emersione, da un lato, di una delle due situazioni suddette, “collegamenti” o “forme di condizionamento”, e, dall’altro, (…) la compromissione della libertà di determinazione e del buon andamento amministrativo» (Corte costituzionale n. 103/1993, cit.).
    La giurisprudenza amministrativa ha quindi costantemente affermato che «lo scioglimento di un organo elettivo, incidendo su organi scelti dall’elettorato e, dunque, sull’esercizio delle libertà democratiche costituzionalmente protette, deve fondarsi su elementi chiari e concordanti di collegamento o condizionamento mafioso (Cons. St., sez. IV, n. 2583/2007), atti a dimostrare che l’Amministrazione comunale, pur senza necessariamente commettere illeciti, comunque presenta lacune e inefficienze riconducibili al condizionamento/collegamento» (così, inter alia, Consiglio di Stato, sez. VI, 1° giugno 2010, n. 3462).
    Sulla base di questa doverosa premessa, risulterà addirittura autoevidente, sotto quest’ultimo profilo, l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati, che non deducono alcunché in ordine a detto nesso eziologico, né tantomeno sono idonei a far emergere alcuna “stringente consequenzialità” tra i pretesi elementi indicati e l’asserita compromissione del regolare fun-zionamento dell’Ente.

Lascia un commento