{"id":232,"date":"2012-10-12T19:37:37","date_gmt":"2012-10-12T17:37:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/?p=232"},"modified":"2012-11-05T14:13:22","modified_gmt":"2012-11-05T13:13:22","slug":"sulle-lesioni-dei-diritti-della-persona-attraverso-internet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/sulle-lesioni-dei-diritti-della-persona-attraverso-internet\/","title":{"rendered":"Sulle lesioni dei diritti della persona attraverso internet"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Ogni persona \u00e8 titolare di diritti della personalit\u00e0, che la Costituzione definisce assoluti ed inviolabili. Qui vengono in rilievo &#8211; senza alcuna pretesa di esaustivit\u00e0, n\u00e9 di approfondimento &#8211; il <em>diritto al nome<\/em>, cio\u00e8 il diritto ad essere identificato con il proprio nome; il <em>diritto all&#8217;identit\u00e0 personale<\/em>, cio\u00e8 il diritto ad essere rappresentato per le idee effettivamente professate e le azioni realmente compiute; il <em>diritto all&#8217;immagine<\/em>, cio\u00e8 il diritto a che il proprio volto appaia solo dietro consenso o, se si tratta di persona nota o luogo pubblico, quando e nei limiti in cui \u00e8 necessario; il <em>diritto alla riservatezza<\/em>, cio\u00e8 il diritto a che la propria sfera privata non venga diffusa ed il <em>diritto all&#8217;onore<\/em>, cio\u00e8 il diritto che a che non venga pregiudicata la reputazione di una persona. <!--more-->La legge sanziona la violazione di tali diritti, sia civilmente (con l&#8217;inibizione e\/o il risarcimento) che penalmente (con l&#8217;applicazione della pena prevista per il reato di diffamazione). Attraverso i mass-media ed internet vengono quotidianamente perpetrate aggressioni, a volte anche violente, dei diritti della persona, perci\u00f2 viene invocata da pi\u00f9 parti l&#8217;esigenza di una specifica disciplina, che consenta di valutare quanto \u00e8 lecito pubblicare su carta stampata ed internet. Il tema \u00e8 attuale. Si pensi al caso Sallusti &#8211; concernente la diffamazione a mezzo stampa &#8211; ed il caso Kate Middleton, a testimonianza del fatto che l&#8217;esigenza di una specifica tutela &#8211; in questo caso civile &#8211; viene sentita anche oltre confine. Internet non ha limiti territoriali (tanto \u00e8 vero che \u00e8 visibile in tutto il mondo), n\u00e9 di lingua (sulla rete sono facilmente reperibili traduttori gratuiti), n\u00e9 di tempo (la pubblicazione sul web \u00e8 visibile sinch\u00e9 non viene rimossa). I diritti della persona, dunque, su internet si atteggiano in modo diverso e pongono problematiche particolari. In mancanza di una specifica disciplina, ovviamente, gli operatori del diritto sono tenuti ad applicare la legislazione vigente, cio\u00e8 il codice civile, il codice penale, la legge sulla privacy e, se del caso, la legislazione internazionale e comunitaria (prescindiamo dai codici di auto-disciplina e dalla responsabilit\u00e0 per fatto altrui, specie del direttore del giornale e del provider). La legge vigente non \u00e8 stata certo pensata per disciplinare quanto ancora doveva ancora avvenire al tempo della redazione dei codici, nondimeno contempera i diritti della persona con i diritti di critica e cronaca. Anche tali diritti, infatti, sono previsti dalla Costituzione e ritenuti assoluti ed inviolabili, <em>in quanto espressione di diritti della persona<\/em>, rispettivamente del diritto di professare il proprio pensiero (il diritto di critica) e di riportare quanto accade (il diritto di cronaca). L&#8217;equilibrio, come insegna il buon senso, prim&#8217;ancora che la giurisprudenza, risiede nel fatto che ogni persona \u00e8 libera di pubblicare quanto pensa e di riferire quanto accade, <em>a condizione che non violi i diritti della personalit\u00e0 altrui<\/em>. Ne discende logicamente che: &#8211; identificare una persona con un nome diverso dal suo significa violare il suo diritto al nome; &#8211; dire che una persona ha professato certe opinioni o compiuto certe azioni &#8211; se non \u00e8 vero &#8211; significa violare il suo diritto all&#8217;identit\u00e0 personale; &#8211; pubblicare la foto di una persona senza il suo consenso o all&#8217;infuori dei casi (e dei limiti) in cui \u00e8 consentito significa violare il suo diritto all&#8217;immagine; &#8211; riferire di fatti inerenti la vita privata di una persona significa violare il suo diritto alla riservatezza (che include quello all&#8217;oblio, cio\u00e8 il diritto a che vengano dimenticate, con il tempo, le circostanze negative che la riguardano); &#8211; pronunciare espressioni <em>in s\u00e9<\/em> offensive nei confronti di una persona significa violare il suo diritto all&#8217;onore ed alla reputazione. La Suprema Corte ha osservato che &#8220;Per considerare la divulgazione di notizie lesive dell\u2019onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilit\u00e0 civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verit\u00e0 oggettiva; b) nella sussistenza di un interesse pubblico all\u2019informazione, vale a dire nella cd. pertinenza; c) nella forma &#8220;civile&#8221; dell\u2019esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cio\u00e8 nella cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire. Il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libert\u00e0 di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l\u2019onore e la reputazione, anch\u2019essi costituzionalmente protetti dagli art. 2 e 3 cost. dovendo peraltro, in materia di cronaca giudiziaria, confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all\u2019art. 27 cost. La verit\u00e0 di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verit\u00e0 essere restrittivamente inteso. L\u2019esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all\u2019art. 51 c.p., va, dunque, esclusa allorch\u00e9 manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto, il che implica l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo di verifica della notizia e, quindi, l\u2019assoluto rispetto del limite interno della verit\u00e0 oggettiva di quanto esposto, nonch\u00e9 il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ci\u00f2 che \u00e8 strettamente necessario ai fini informativi&#8221; (Cassazione civile, sez. III, 20\/07\/2010, n. 16917). Il diritto di cronaca, quindi, \u00e8 condizionato all&#8217;esistenza dei seguenti presupposti: &#8220;la verit\u00e0 oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purch\u00e9 frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravit\u00e0 della notizia pubblicata; l&#8217;interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell&#8217;esposizione (cosiddetta continenza)&#8221; (Cassazione civile, sez. III, 20\/10\/2009, n. 22190). Le 3 condizioni (obbligo di verit\u00e0, pertinenza e continenza) debbono sussistere contemporaneamente (non ne bastano, ad esempio, una o due su tre) ed in qualunque tipo di pubblicazione, incluse quella sul web, diversamente il fatto dev&#8217;essere sanzionato in sede civile (inibitoria e\/o risarcimento) ed anche in sede penale se integra gli estremi della diffamazione. Il medesimo fatto pu\u00f2 anche essere oggetto di tutela anticipata, cio\u00e8 di ricorso d&#8217;urgenza in sede civile e di sequesto penale (http:\/\/www.francoabruzzo.it\/document.asp?DID=4987). Il Tribunale Civile di Genova ha acutamente osservato che &#8220;l&#8217;onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e la loro lesione legittima sempre la persona offesa a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, anche quando il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato, al fine di bilanciare i contrapposti interessi delle parti e i beni tutelati. In particolare, la divulgazione di notizie lesive dell&#8217;onore e della reputazione altrui costituisce esercizio legittimo del diritto di cronaca e critica solo quando ricorrono determinate condizioni, quali la verit\u00e0 della notizia, la pertinenza della stessa, intesa come interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la continenza, ossia la correttezza formale dell&#8217;esposizione. La narrazione di un fatto, infatti, deve avvenire per mezzo di uno stile proporzionato alla gravit\u00e0 degli eventi da riferire, sobrio e misurato, al fine di evitare forme di offesa diretta o indiretta nonch\u00e9 eccessi rispetto allo scopo informativo da conseguire, con la conseguenza che tale limite si considera violato tutte le volte che si utilizzano termini o argomenti intesi a screditare il soggetto preso a bersaglio, evocando una pretesa inadeguatezza personale. Alla luce di quanto sopra, nel caso concreto relativo alla richiesta di ristoro del danno scaturito da lesione del diritto alla reputazione, il tribunale, accertata la sussistenza della verit\u00e0 e della pertinenza della notizia divulgata, elementi da soli non sufficienti a escludere la responsabilit\u00e0 del convenuto, ritenendo, per converso, superato il limite della continenza, risultando, infatti, le espressioni utilizzate dal convenuto gratuitamente denigratorie e offensive della persona, dichiara lo stesso responsabile della condotta lesiva della reputazione dell&#8217;attore e per l&#8217;effetto lo condanna al risarcimento dei danni dallo stesso sofferti&#8221; (Tribunale Genova, sez. II, 30\/06\/2010, n. 2621, in Guida al diritto 2010, 41, 65). Degni di nota, sia pure ai nostri limitati fini, ci paiono anche alcuni pronunciamenti con cui \u00e8 stato sottolineato che ricorrono non soltanto i presupposti per richiedere la tutela civile, ma anche gli estremi del reato di diffamazione, quando l&#8217;addebito \u00e8 espresso in forma tale da suscitare il dubbio su una condotta disonorevole (Cassazione Penale, sez VI, 80\/2768) o vengono pronunciate espressioni insinuanti, idonee a ledere o a mettere in pericolo l&#8217;altrui reputazione (Cass. Pen., sez. V, 81\/10512).<\/p>\n<p>In attesa di un&#8217;auspicata rivisitazione della complessa e delicata materia, la giurisprudenza si mostra dunque attenta a reprimere, con la gradualit\u00e0 tipica del nostro ordinamento, non solo i casi in cui le notizie sono frutto di vere e proprie invenzioni, travisamenti od offese dirette, ma anche le offese procurate indirettamente, attraverso un negligente lavoro di ricerca, una critica sproporzionata ed un linguaggio non leale, suggestionante o, come sempre pi\u00f9 spesso accade, intriso di sbeffeggiamenti e pettegolezzi che nulla hanno a che vedere con la notizia e sono invece usati, consapevolmente, al solo fine di attirare la curiosit\u00e0 del lettore e screditare maggiormente il soggetto preso di mira.<\/p>\n<p>\u00a012 ottobre 2012 &#8211;\u00a0 Avv. Marco Mazzola<\/p>\n<\/div>\n\t<div class=\"quickshare-container\">\r\n\t<ul class=\"quickshare-text qs-genericons quickshare-small\">\r\n\t\t<li class=\"quickshare-share\">Condividi :<\/li> \r\n\t\t<li><a href=\"https:\/\/facebook.com\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fsulle-lesioni-dei-diritti-della-persona-attraverso-internet%2F&amp;t=Sulle+lesioni+dei+diritti+della+persona+attraverso+internet+<+Ventimigliablog\" target=\"_blank\" title=\"Share on Facebook\"><span class=\"quickshare-facebook\">Facebook<\/span><\/a><\/li>\t\t<li><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fsulle-lesioni-dei-diritti-della-persona-attraverso-internet%2F&amp;text=Sulle+lesioni+dei+diritti+della+persona+attraverso+internet+<+Ventimigliablog\" target=\"_blank\" title=\"Share on Twitter\"><span class=\"quickshare-twitter\">Twitter<\/span><\/a><\/li>\t\t\t\t\t\t<li><a href=\"https:\/\/plus.google.com\/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fsulle-lesioni-dei-diritti-della-persona-attraverso-internet%2F\" target=\"_blank\" title=\"Share on Google+\"><span class=\"quickshare-googleplus\">Google+<\/span><\/a><\/li>\t\t\t\t\t\t\t\t<li><a href=\"mailto:?subject=Ventimigliablog:+Sulle+lesioni+dei+diritti+della+persona+attraverso+internet&amp;body=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fsulle-lesioni-dei-diritti-della-persona-attraverso-internet%2F\" target=\"_blank\" title=\"Share via Email\"><span class=\"quickshare-email\">Email<\/span><\/a><\/li>\t<\/ul>\r\n\t<\/div>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ogni persona \u00e8 titolare di diritti della personalit\u00e0, che la Costituzione definisce assoluti ed inviolabili. 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