{"id":500,"date":"2012-11-16T12:29:06","date_gmt":"2012-11-16T11:29:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/?p=500"},"modified":"2013-07-11T12:23:45","modified_gmt":"2013-07-11T10:23:45","slug":"chiarimenti-sulla-contestazione-della-corte-dei-conti-in-merito-alla-nomina-di-due-dirigenti-a-tempo-determinato-nel-comune-di-ventimiglia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/chiarimenti-sulla-contestazione-della-corte-dei-conti-in-merito-alla-nomina-di-due-dirigenti-a-tempo-determinato-nel-comune-di-ventimiglia\/","title":{"rendered":"CHIARIMENTI SULLA CONTESTAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO ALLA NOMINA DI DUE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA"},"content":{"rendered":"<p>Ad oggi la Corte dei Conti non ha emesso ancora nessun provvedimento definitivo sulla contestazione avviata per la nomina dei due dirigenti a tempo determinato. Vi \u00e8 stata la notifica di un atto di contestazione con l\u2019invito a produrre una memoria entro 30 giorni, memoria regolarmente presentata.<!--more--> Entro 120 giorni dalla presentazione della memoria la Procura regionale valuter\u00e0 se vi sono effettivamente i presupposti per richiedere alle parti in causa il risarcimento del danno erariale eventualmente provocato e solo successivamente, se riterr\u00e0 che sussistano i presupposti, citer\u00e0 le parti che dovranno pertanto formalmente costituirsi per difendersi \u00a0in sede giurisdizionale, presso l\u2019apposita e diversa sezione della Corte dei conti\u00a0 regionale (l\u2019eventuale sentenza negativa e appellabile presso l\u2019apposita sezione della Corte dei conti centrale ed eventualmente ancora in cassazione).<\/p>\n<p>La Procura regionale ha formalizzato l\u2019invito sulla base di due presupposti sostanziali (a mio parere non esistenti) per poter avanzare la pretesa del risarcimento agli amministratori:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 che sia stato creato un danno erariale, individuato nello \u201csviamento di risorse pubbliche a favore di soggetti non legittimati\u201d, cio\u00e8 avere pagato lo stipendio a due dirigenti non legittimamente nominati;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 che sia stato creato il suddetto danno con colpa grave o dolo, non \u00e8 infatti responsabile l\u2019amministratore che crea un danno se realizzato con un atto illegittimo ma posto in essere in buona fede (senza dolo) o anche con colpa ma non grave.<\/p>\n<p>Siccome devono realizzarsi entrambi le due sopra citate condizioni, per poter avanzare richieste di risarcimento agli amministratori, nel caso di specie mi pare davvero poco fondata la contestazione avanzata dalla Procura Regionale, partendo anche dal presupposto che:<\/p>\n<p>a.1.) non \u00e8 stato creato nessun danno erariale perch\u00e9 non \u00e8 stata sostenuta una maggiore spesa rispetto a quella\u00a0 che l\u2019Amministrazione comunale era \u201dautorizzata\u201d a sostenere: la stessa Procura regionale riconosce che <em>\u201cNel caso di specie, poich\u00e9 la dotazione organica del Comune di Ventimiglia prevedeva 5 dirigenti, non sarebbe stata possibile la nomina di \u201cesterni\u201d ai sensi dell\u2019art. 110 comma 1 D.Lgs. 267\/00 \u2026\u201d<\/em>; la spesa sostenuta non \u00e8 stata superiore a quella corrispondente ai 5 dirigenti in dotazione organica e non sono stati nominati dirigenti \u201cesterni\u201d;<\/p>\n<p>b.1.) non si comprende onestamente dove e come possa essere intravisto, nel caso di specie, l\u2019elemento del \u201cdolo\u201d da parte degli amministratori!!! Per esserci dolo occorre l\u2019intenzionalit\u00e0 di creare il danno a vantaggio personale o di terzi, nel caso di specie assolutamente inesistente. Non rientra nella definizione di dolo l\u2019eventuale semplice errore interpretativo (ove esistente, e si vedr\u00e0 che cos\u00ec non \u00e8) della norma. Non vi \u00e8 per\u00f2 neanche \u201ccolpa grave\u201d (semmai, proprio a volere, anche se cos\u00ec non \u00e8, si tratterebbe di \u00a0colpa lieve che non comporta responsabilit\u00e0 per gli amministratori), avendo gli amministratori solo riconosciuto la necessit\u00e0, al fine di consentire il buon funzionamento dell\u2019Ente, di confermare la copertura di tutti i posti della dotazione organica dirigenziale (su 5 dirigenti, tre a tempo indeterminato, pi\u00f9 i due a tempo determinato scelti all\u2019interno dell\u2019Ente), sulla base di pareri tecnici e di legittimit\u00e0 favorevoli espressi dagli uffici comunali.<\/p>\n<p>Precisato quanto sopra la Procura generale evidenzia sostanzialmente due illegittimit\u00e0.<\/p>\n<p>La prima \u00e8 la mancata applicazione del Decreto Brunetta (D.lgs. 150\/2009) che la Procura regionale oggi sostiene dovesse essere applicata anche agli enti locali dal 15 novembre 2009, dimenticando che in tutto il territorio nazionale e i maggiori esperti in materia, le stesse fonti ministeriali, i maggiori commentatori e persino la Corte dei Conti\u00a0 (si veda, tra le tante, Corte dei Conti Lombardia &#8211; par. n. 308 del 4 marzo 2010 \u00a0e Corte dei Conti Lombardia &#8211; par. n. 375 del 16 marzo 2010) sostenevano che il decreto Brunetta non si applicasse immediatamente agli Enti locali ma solo alle amministrazione pubbliche statali.<\/p>\n<p>Pare quindi che non sia sostenibile che con dolo i pur bravi e preparati amministratori locali di Ventimiglia potessero interpretare la norma diversamente. E se non si applicava il decreto Brunetta, non solo non esiste dolo e danno erariale, ma non esiste neanche l\u2019illegittimit\u00e0 della nomina di per se \u2013 si ripete \u2013 non sufficiente per chiedere il risarcimento del danno agli amministratori pubblici.<\/p>\n<p>In ogni caso, lo stesso Ministero ed i nostri legislatori nazionali sono successivamente intervenuti a chiarire l\u2019equivoco con il:<\/p>\n<p>DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141<\/p>\n<p>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita&#8217; del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183) (GU n.194 del 22-8-2011 ), in vigore dal 06\/09\/2011, il cui a<em>rt. 6, \u201c Norme transitorie\u201d, <\/em>recita<em>: <\/em><\/p>\n<p><em>\u201c 1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli<\/em><\/p>\n<p><em>19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto\u00a0 legislativo\u00a0 27\u00a0 ottobre<\/em><\/p>\n<p><em>2009, n. 150, si applica a partire dalla\u00a0 tornata\u00a0 di\u00a0 contrattazione<\/em><\/p>\n<p><em>collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.\u00a0 Ai<\/em><\/p>\n<p><em>fini previsti dalle citate\u00a0 disposizioni,\u00a0 nelle\u00a0 more\u00a0 dei\u00a0 predetti<\/em><\/p>\n<p><em>rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie<\/em><\/p>\n<p><em>aggiuntive destinate all&#8217;erogazione dei premi dall&#8217;articolo 16, comma<\/em><\/p>\n<p><em>5,\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 98,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<\/em><\/p>\n<p><em>modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0 2. <strong>Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all&#8217;articolo 19,<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong><em>comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.\u00a0 165,\u00a0 come<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>introdotto dall&#8217;articolo 1 del presente decreto, per gli enti\u00a0 locali<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie\u00a0 e<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>del personale\u00a0 e\u00a0 sull&#8217;utilizzo\u00a0 dei\u00a0 contratti\u00a0 di\u00a0 lavoro\u00a0 a\u00a0 tempo<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>determinato, <span style=\"text-decoration: underline;\">che hanno superato i contingenti di cui all&#8217;articolo 19,<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">comma 6,<\/span> del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in\u00a0 essere\u00a0 al\u00a0 9<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>marzo 2011, <strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">possono essere mantenuti fino alla loro\u00a0 scadenza<\/span><\/em><\/strong> ,\u00a0 fermo<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>restando la valutabilita&#8217; della conformita&#8217; dei\u00a0 contratti\u00a0 stessi\u00a0 e<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa. <\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>\u00a0 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<\/em><\/p>\n<p><em>nella\u00a0 Raccolta\u00a0 ufficiale\u00a0 degli\u00a0 atti\u00a0 normativi\u00a0 della\u00a0 Repubblica<\/em><\/p>\n<p><em>italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<\/em><\/p>\n<p><em>osservare. <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0 Dato a Roma, addi&#8217; 1\u00b0 agosto 2011 <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 NAPOLITANO <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ministri <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Brunetta, Ministro per la pubblica <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 amministrazione e l&#8217;innovazione <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tremonti, Ministro dell&#8217;economia e delle <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 finanze <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0Visto, il Guardasigilli: Palma\u201d<\/em><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">E\u2019 quindi assolutamente evidente che il decreto di cui sopra puntualizza come le nomine dei dirigenti effettuate dai Comuni anche sforando il contingente Brunetta\u00a0fossero valide sino alla scadenza del loro incarico. E\u2019 il decreto legge, che interviene appositamente per chiarire\u00a0la confusione creatasi a livello nazionale,\u00a0a dire che i due dirigenti in questione dovevano rimanere al loro posto sino alla scadenza contrattuale.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>La seconda illegittimit\u00e0 rilevata riguarda invece la presunta elusione della norma con la nomina ex art. 110, ma secondo comma anzich\u00e9 primo comma, in applicazione proprio del decreto Brunetta ritenuto applicabile dal 9 marzo 2011, in avanti.<\/p>\n<p>Sul punto si ricorda che la Giunta ha espressamente rifiutato la proroga dei contratti dei due dirigenti in scadenza a met\u00e0 2011, demandando espressamente al Segretario generale di verificare se esistessero soluzioni diverse compatibile con la normativa vigente. Il segretario generale personalmente, stante la delicatezza dell\u2019argomento, ha predisposto e sottoscritto, fornendo anche parere tecnico (perch\u00e9 \u00e8 stato lui stesso a redigere la proposta di delibera), oltrech\u00e9 che di legittimit\u00e0, la delibera n. 104 del 14 luglio 2011, avente come oggetto: COSTITUZIONE DI N. 2 UNITA\u2019 DI PROGETTO (ART. 110, COMMA 2, DLGS 267\/2000) ALL\u2019INTERNO DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE. Nella citata delibera il segretario generale Dott. Achille Maccapani, precisa e chiarisce alla Giunta, in modo puntuale, argomentato e motivato, tutti i passaggi tecnici giuridici che giustificano l\u2019assunzione della stessa delibera.<\/p>\n<p>Non si comprende quindi il dolo che la Procura regionale sostiene essere in capo agli amministratori: gli stessi hanno con deliberazione di giunta n. 99 del 30 giugno 2011 reintegrato i due dirigenti a tempo determinato al loro ruolo di funzionari DELIBERANDO:<\/p>\n<p>1) DI ESPRIMERE, per i motivi di cui in premessa che quivi s\u2019intendono integralmente richiamati e trascritti, l\u2019indirizzo politico amministrativo favorevole a reintrodurre le aree di posizione organizzativa all\u2019interno, rispettivamente, della 1^ e della 3^ ripartizione;<\/p>\n<p>2) DI DEMANDARE, per quanto attiene le modalit\u00e0 operative successive, al Segretario Generale dell\u2019Ente anche al fine a porre in essere quanto necessario per tutelare e salvaguardare l\u2019Ente con tutte le azioni necessarie.<\/p>\n<p>In seguito il Segretario generale ha proposto alla Giunta la delibera n. 104 del 14 luglio 2011, sopra citata, e la giunta ha deliberato conseguentemente.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 davvero imputare un\u2019azione dolosa ed elusiva ai componenti della giunta? Credo proprio di no!!!<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Non vi \u00e8 stata nessuna elusione della norma da parte della Giunta, la Giunta non aveva prorogato infatti i due dirigenti che erano tornati a svolgere il loro precedente incarico di funzionari. La Giunta ha demandato l\u2019interpretazione della norma al Segretario Generale, Dott. Achille Maccapani, la cui competenza peraltro era riconosciuta da tutti. Egli ha nella delibera proposta alla Giunta dettagliatamente argomentato le ragioni per cui la legge consentiva la nomina e la Giunta l\u2019ha approvata.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Vedremo cosa ne penser\u00e0 la Corte regionale, dopo aver letto la memoria presentata dalla Giunta.<\/p>\n<p>16 novembre 2012 \u2013 Marco Prestileo<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n\t<div class=\"quickshare-container\">\r\n\t<ul class=\"quickshare-text qs-genericons quickshare-small\">\r\n\t\t<li class=\"quickshare-share\">Condividi :<\/li> \r\n\t\t<li><a href=\"https:\/\/facebook.com\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fchiarimenti-sulla-contestazione-della-corte-dei-conti-in-merito-alla-nomina-di-due-dirigenti-a-tempo-determinato-nel-comune-di-ventimiglia%2F&amp;t=CHIARIMENTI+SULLA+CONTESTAZIONE+DELLA+CORTE+DEI+CONTI+IN+MERITO+ALLA+NOMINA+DI+DUE+DIRIGENTI+A+TEMPO+DETERMINATO+NEL+COMUNE+DI+VENTIMIGLIA+<+Ventimigliablog\" target=\"_blank\" title=\"Share on Facebook\"><span class=\"quickshare-facebook\">Facebook<\/span><\/a><\/li>\t\t<li><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fchiarimenti-sulla-contestazione-della-corte-dei-conti-in-merito-alla-nomina-di-due-dirigenti-a-tempo-determinato-nel-comune-di-ventimiglia%2F&amp;text=CHIARIMENTI+SULLA+CONTESTAZIONE+DELLA+CORTE+DEI+CONTI+IN+MERITO+ALLA+NOMINA+DI+DUE+DIRIGENTI+A+TEMPO+DETERMINATO+NEL+COMUNE+DI+VENTIMIGLIA+<+Ventimigliablog\" target=\"_blank\" title=\"Share on Twitter\"><span class=\"quickshare-twitter\">Twitter<\/span><\/a><\/li>\t\t\t\t\t\t<li><a href=\"https:\/\/plus.google.com\/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fchiarimenti-sulla-contestazione-della-corte-dei-conti-in-merito-alla-nomina-di-due-dirigenti-a-tempo-determinato-nel-comune-di-ventimiglia%2F\" target=\"_blank\" title=\"Share on Google+\"><span class=\"quickshare-googleplus\">Google+<\/span><\/a><\/li>\t\t\t\t\t\t\t\t<li><a href=\"mailto:?subject=Ventimigliablog:+CHIARIMENTI+SULLA+CONTESTAZIONE+DELLA+CORTE+DEI+CONTI+IN+MERITO+ALLA+NOMINA+DI+DUE+DIRIGENTI+A+TEMPO+DETERMINATO+NEL+COMUNE+DI+VENTIMIGLIA&amp;body=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fchiarimenti-sulla-contestazione-della-corte-dei-conti-in-merito-alla-nomina-di-due-dirigenti-a-tempo-determinato-nel-comune-di-ventimiglia%2F\" target=\"_blank\" title=\"Share via Email\"><span class=\"quickshare-email\">Email<\/span><\/a><\/li>\t<\/ul>\r\n\t<\/div>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ad oggi la Corte dei Conti non ha emesso ancora nessun provvedimento definitivo sulla contestazione avviata per la nomina dei due dirigenti a tempo determinato. 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