{"id":7732,"date":"2024-06-21T15:27:25","date_gmt":"2024-06-21T13:27:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/?p=7732"},"modified":"2024-06-21T15:27:25","modified_gmt":"2024-06-21T13:27:25","slug":"la-sentenza-del-consiglio-di-stato-sul-caso-talea-coop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/la-sentenza-del-consiglio-di-stato-sul-caso-talea-coop\/","title":{"rendered":"La sentenza del Consiglio di Stato sul caso Talea (Coop)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nN. _____\/____REG.PROV.COLL. N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato<br \/>\nin sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br \/>\nha pronunciato la presente<br \/>\nSENTENZA<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 6803 del 2023, proposto da Talea Societ\u00e0 di Gestione Immobiliare S.p.A. e Coop Liguria S.C.C., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Cocchi, Alessandro Ghibellini, Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;<br \/>\ncontro<br \/>\nErmanno Palmero, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marconi, Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da pecda Registri di Giustizia; Antonella Balduzzi, Andrea Bergamasco, Davide Bonsignore, Elvio Bonsignore, Carmen Bruno, Michelle Cagna, Natalina Cali, Maria Rita Cervetto, Lina Cioeta, Luca Coluccio, Roberta Corda, Sivia Crippa, Francescantonio D&#8217;Aloi, Margherita Damiano, Helene Francoise Diez, Giuseppe Falsone, Alessio Faustini, Emanuele Febbraio, Giuseppina Florio, Elena Gaglio, Concetta Giacco, Stefania Gisondi, Tommaso Gisondi, Maria Rosa Guglielmi, Anna Ippolito, Antonia Isaia, Lucia<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nIsaia, Domenico Lo Coco, Salvatore Marchetta, Vincenzo Marchetta, Alfredo Matino, Mirella Mattalia, Angelo Mazzotti, Gloria Mazzotti, Marco Mazzotti, Giorgio Odoardo, Manuela Odoardo, Maria Vittoria Palmero, Pier Luigi Palmero, Carla Parodi, Tiziana Parodi, Maria Paterno, Gennaro Persico, Raffaella Riboldi, Andrea Romeo, Maria Caterina Scarfone, Francesco Spista, Loredana Tabbacchiera, Debora Tabbacchiera, Francesca Turturro, Daniela Zantedeschi, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Marconi, Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Marconi in Genova, via XX Settembre 19\/7;<br \/>\nFranco Ventrella, non costituito in giudizio;<br \/>\nnei confronti<br \/>\nComune di Ventimiglia, Regione Liguria, non costituito in giudizio;<br \/>\nper la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 718 del 13 luglio 2023.<br \/>\nVisti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio di Ermanno Palmero e di Antonella Balduzzi e di Andrea Bergamasco e di Davide Bonsignore e di Elvio Bonsignore e di Carmen Bruno e di Michelle Cagna e di Natalina Cali e di Maria Rita Cervetto e di Lina Cioeta e di Luca Coluccio e di Roberta Corda e di Sivia Crippa e di Francescantonio D&#8217;Aloi e di Margherita Damiano e di Helene Francoise Diez e di Giuseppe Falsone e di Alessio Faustini e di Emanuele Febbraio e di Giuseppina Florio e di Elena Gaglio e di Concetta Giacco e di Stefania Gisondi e di Tommaso Gisondi e di Maria Rosa Guglielmi e di Anna Ippolito e di Antonia Isaia e di Lucia Isaia e di Domenico Lo Coco e di Salvatore Marchetta e di Vincenzo Marchetta e di Alfredo Matino e di Mirella Mattalia e di Angelo Mazzotti e di Gloria Mazzotti e di Marco Mazzotti e di Giorgio Odoardo e di Manuela Odoardo e di Maria Vittoria Palmero e di Pier Luigi Palmero e di Carla Parodi e di Tiziana Parodi e di Maria Paterno e di Gennaro Persico e di Raffaella Riboldi e di Andrea Romeo e di Maria<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nCaterina Scarfone e di Francesco Spista e di Loredana Tabbacchiera e di Debora Tabbacchiera e di Francesca Turturro e di Daniela Zantedeschi;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. Luigi Furno, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale.<br \/>\nFATTO<br \/>\n1. Il PUC di Ventimiglia, nell\u2019ambito della zona denominata Nervia, ha ripartito un\u2019area dismessa e non edificata, con superficie di circa 10.000 mq, in due distretti<br \/>\ndi trasformazione contigui (DT5a1 e DT5a2).<br \/>\nLa schede del PUC, contenenti gli obiettivi della trasformazione, identiche per i suindicati distretti, hanno previsto la realizzazione di un \u201cnuovo tessuto urbano analogo a quello dei quartieri ottocenteschi di citt\u00e0 bassa, costituito da fronti di caseggiati prospettanti su pubbliche vie intervallati da aree adibite a piazze, verde pubblico e servizi\u201d caratterizzato dalla compresenza armonica della funzione residenziale e di quella commerciale con le ulteriori destinazioni tipiche delle zone urbane secondo il modello urbanistico-edilizio storico presente nella citt\u00e0 bassa di Ventimiglia.<br \/>\nPer entrambi i distretti \u00e8 stata garantita la presenza equilibrata di volumi edilizi (edifici a destinazione mista e spazi pubblici), delle funzioni previste per le zone urbane (ricettive, uffici, studi professionali, servizi alla persona, attivit\u00e0 artigianali, parcheggi) e delle attivit\u00e0 di vendita al dettaglio nel limite degli esercizi di vicinato con superficie netta di vendita (snv) non superiore a 250 mq.<br \/>\nLo strumento attuativo previsto in relazione a tali distretti \u2013 in coerenza con quanto previsto dagli artt. 29 e 32 della Legge urbanistica regionale n. 36\/1997 \u2013 \u00e8 costituito dal Piano Urbanistico Operativo (PUO).<br \/>\nLe societ\u00e0 Talea e Dedra nel 2017 hanno presentato congiuntamente un progetto di PUO, di iniziativa privata, per l\u2019attuazione dei due Distretti mediante accorpamento e realizzazione, con variante semplificata al PUC, ex art. 43 della Legge urbanistica<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nregionale n. 36\/1997, di due sub-ambiti aventi rispettivamente destinazione esclusivamente edilizia ed esclusivamente commerciale (media struttura di vendita con superficie netta di vendita di 1.210 mq.)<br \/>\n2.Il T.a.r Liguria., con sentenza n. 89\/2019, ha accolto il ricorso annullando il PUO, rilevando che la natura degli interventi imporrebbe la procedura della variante sostanziale di cui all\u2019art. 44 della citata Legge regionale n. 36\/1997 e non quella semplificata di cui all\u2019art. 43.<br \/>\nIl Consiglio di Stato, con sentenza 24.12.2019, n. 8801, ha confermato la sentenza di primo grado.<br \/>\n3. Dopo l\u2019annullamento del predetto progetto, la societ\u00e0 Talea ha presentato un secondo progetto in data 28.10.2020, questa volta con richiesta di variante al P.U.C. ex art. 44 della Legge urbanistica regionale 36\/97.<br \/>\nIl nuovo progetto ha limitato l\u2019intervento nel solo distretto DT5a2, prevedendo la costruzione di un nuovo fabbricato con destinazione commerciale ove insediare una media struttura di vendita alimentare con 1210 mq di snv, del tutto analoga a quella oggetto del primo progetto annullato.<br \/>\nIl Comune, con delibera del Consiglio comunale n. 52\/2021, ha iniziato il procedimento di variante urbanistica di iniziativa privata, cos\u00ec come proposta dalla societ\u00e0 Talea.<br \/>\nCon la delibera n. 52\/2021, in particolare, il Comune ha ritenuto che le opere di urbanizzazione proposte evidenziano la sussistenza dell\u2019interesse pubblico prevalente su quello dei privati residenti nella zona in quanto \u201c1) il costo delle opere pubbliche proposte, totalmente a carico del privato, \u00e8 superiore al triplo degli oneri di urbanizzazione esigibili ex lege per l\u2019intervento in oggetto. Ci\u00f2 comporta un beneficio pubblico, in termini di surplus di opere pubbliche, di circa un milione di euro\u201d.<br \/>\nLa stessa delibera ha, quindi, elencato le opere di urbanizzazione che sarebbero state realizzate per effetto del suddetto apporto economico.<br \/>\nInfine, la delibera in esame ha ritenuto che la limitazione dell\u2019intervento in un solo<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nDistretto (dei due contigui), avrebbe diminuito la complessit\u00e0 dell\u2019intervento, giustificando la declassificazione dell\u2019area da \u201cDistretto di trasformazione\u201d (assoggettato a PUO) a mero Ambito di conservazione commerciale ad \u201cattuazione diretta\u201d (salva la previsione di una convenzione per l\u2019attuazione delle opere di urbanizzazione).<br \/>\nCon determina n. 814 del 24.10.2022, in esito alla conclusione positiva della Conferenza dei servizi, \u00e8 stata assentita la costruzione del nuovo fabbricato a destinazione commerciale previa riclassificazione dell\u2019area in \u201cAmbito di riqualificazione commerciale\u201d ad attuazione diretta.<br \/>\nIn data 17 novembre 2022 \u00e8 stata sottoscritta la Convenzione urbanistica e in data 7 dicembre 2022 \u00e8 stato rilasciato alla societ\u00e0 Talea il permesso di costruire convenzionato n. 56\/2022.<br \/>\n4. Alcuni proprietari di immobili e\/o residenti nella zona hanno impugnato, con ricorso di primo grado, sia gli atti relativi alla variante urbanistica, sia quelli concernenti le abilitazioni edilizie e commerciali, deducendo il vizio di eccesso di potere e di violazione di legge sotto plurimi profili.<br \/>\n5.Il T.a.r. Liguria, con sentenza 13 luglio 2023, n. 718, ha accolto il ricorso ritenendo, in sintesi, che gli atti pianificatori impugnati sono illegittimi in quanto una proposta di natura economica \u2013 seppure in astratto vantaggiosa per le casse comunali -\u2013non pu\u00f2 di per s\u00e9 assorbire gli ulteriori interessi pubblici (quali l\u2019assetto dei territorio e gli interessi di derivazione costituzionale) cui deve essere finalizzata la funzione di alla pianificazione, i quali devono comunque essere valutati e ponderati nell\u2019ambito di una , istruttoria, che, nel caso di specie sarebbe stata totalmente omessa.<br \/>\n6. Talea ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.<br \/>\n7. Si sono costituiti nel giudizio di appello i ricorrenti in primo grado chiedendo il rigetto dell\u2019appello.<br \/>\n8. All\u2019udienza del 7 marzo 2024 la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione.<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nDIRITTO<br \/>\n1. La questione all\u2019esame del Collegio attiene alla legittimit\u00e0 della variante<br \/>\nurbanistica con la quale il Comune di Ventimiglia ha autorizzato la realizzazione di una media struttura da parte delle societ\u00e0 appellanti.<br \/>\n2. L\u2019appello, nei limiti di seguito esposti, \u00e8 fondato.<br \/>\n3. Con un primo mezzo di gravame le societ\u00e0 appellanti deducono l\u2019erroneit\u00e0 della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti in primo grado. In particolare, la parte appellante evidenzia:<br \/>\na) l\u2019insufficienza della vicinitas come fattore di legittimazione alla luce dell\u2019insegnamento della Ad. Plen. n. 20\/2021;<br \/>\nb) la concreta inesistenza di qualsiasi effettivo pregiudizio oggettivamente vantabile dai ricorrenti in primo grado.<br \/>\n3.1. Il motivo non \u00e8 fondato.<br \/>\nL\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 settembre 2021, n. 22, ha chiarito che la c.d. vicinitas inerisce all&#8217;individuazione di una posizione soggettiva differenziata e qualificata, e quindi, identifica, tra le condizioni dell\u2019azione, la c.d. legittimazione a ricorrere. In proposito, l&#8217;Adunanza Plenaria ha affermato che la vicinitas comporta una sorta di presunzione dell&#8217;interesse a ricorrere e di conseguenza la necessit\u00e0 di allegazioni ulteriori o di prova in merito a tale interesse si configurerano soltanto in presenza di contestazioni delle parti o di richieste di chiarimenti del giudice (anche ai sensi dell&#8217;art. 73, 2\u00b0 comma, c.p.a.). La Plenaria ha, inoltre, ulteriormente evidenziato che la possibilit\u00e0 di ricavare la sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere dal complesso delle allegazioni della parte e la possibilit\u00e0 di una sua dimostrazione anche nel corso del giudizio (specie nel caso in cui emergano contestazioni). Ne discende che, alla luce dei principi affermati dalla sentenza in esame, allorquando ricorre la fattispecie della c.d. vicinitas, la verifica dell&#8217;interesse a ricorrere assume normalmente una rilevanza essenzialmente in<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\ntermini negativi: di interesse a ricorrere si tratta essenzialmente quando ne sia esclusa o contestata la sussistenza.<br \/>\nIn applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che la decisione di primo grado sul punto meriti di essere integralmente confermata.<br \/>\nDalle risultanze probatorie in atti si ricava, infatti, che i ricorrenti in primo grado sono proprietari di immobili posti in prossimit\u00e0 del luogo del previsto intervento edilizio.<br \/>\nSussiste in relazione alla posizione degli odierni appellati anche l\u2019interesse concreto al ricorso.<br \/>\nIl progetto impugnato (con le conseguenti ricadute urbanistiche, edilizie e commerciali) riguarda, invero, l\u2019insediamento nel centro abitato di Ventimiglia di una media struttura di vendita con 1210 mq di snv.<br \/>\nNe discende che il pregiudizio per gli odierni appellati riguarda la vivibilit\u00e0 e, in ultima analisi, lo stesso valore commerciale degli immobili di cui sono titolari.<br \/>\nE, in effetti, il funzionamento di una tale struttura commerciale genera secondo l\u2019id quod plerumque accidit :<br \/>\n&#8211; emissioni acustiche dovute al funzionamento degli impianti di refrigerazione industriale attivi 24 ore su 24, al carico e allo scarico delle merci e alla raccolta dei rifiuti effettuati spesso in ore destinate al riposto;<br \/>\n&#8211; emissioni odorigene per i rifiuti e gli imballaggi in attesa di raccolta;<br \/>\n&#8211; l\u2019aumento del traffico veicolare anche di mezzi pesanti.<br \/>\nA supporto di tali dati di comune esperienza i ricorrenti in primo grado hanno allegato agli atti introduttivi del giudizio una relazione tecnica da cui risulta la perdita del valore commerciale degli immobili di loro propriet\u00e0 stimata nel 30% del valore di mercato.<br \/>\n4. Con un secondo mezzo di gravame le societ\u00e0 appellanti deducono l\u2019erroneit\u00e0 della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del ricorso collettivo proposto da una pluralit\u00e0 di soggetti portatori di interessi potenzialmente divergenti ed opposti.<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\n4.1. Il motivo non \u00e8 fondato.<br \/>\nSussistono, nel caso di specie, tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza amministrativa per la proposizione di un ricorso collettivo.<br \/>\nLa giurisprudenza del Consiglio di Stato \u00e8 costante nell\u2019affermare il principio secondo cui \u201cIl ricorso collettivo, presentato da una pluralit\u00e0 di soggetti con un unico atto, \u00e8 ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell&#8217;identit\u00e0 delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell&#8217;assenza di un conflitto di interessi tra le parti\u201d (ex multis Consiglio di Stato, sez. V , 17 ottobre 2023 , n. 9029).<br \/>\nIn applicazione di tale principio, rileva il Collegio che, nel caso in esame, la posizione sostanziale e processuale dei originari proponenti il ricorso collettivo \u00e8 chiaramente omogenea, atteso che questi sono tutti titolari di immobili confinanti o posti nelle immediate vicinanze della realizzanda media struttura commerciale.<br \/>\nNon sussiste, inoltre, alcun conflitto di interessi (neppure potenziale) tra i proponenti tali domande, come dimostra l\u2019identit\u00e0 contenutistica delle domande proposte.<br \/>\nA nulla vale evocare, per giungere a diverse conclusioni, il fatto che una minoranza degli odierni appellati sia proprietaria di immobili situati a distanza maggiore di 500 metri del luogo di realizzazione della nuova struttura di vendita.<br \/>\nTale circostanza infatti, non implica la sussistenza di un conflitto di interesse, ma, a tutto voler concedere, l\u2019assenza di interesse per quei soli soggetti che siano proprietari di immobili non vicini, ma ci\u00f2 non inciderebbe sulla questione di rito esaminata.<br \/>\n5.Con un terzo mezzo di gravame le societ\u00e0 appellanti deducono l\u2019erroneit\u00e0 della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado ritenendo fondato il vizio di difetto di presupposto, difetto di<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nistruttoria e\/o di difetto di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell\u2019interesse pubblico alla adozione della variante al PUC ex art. 44 L.R. 36\/1997. 5.1. Con un quarto mezzo di gravame le societ\u00e0 appellanti deducono l\u2019erroneit\u00e0 della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il sesto ed il settimo motivo del ricorso di primo grado per le stesse ragioni illustrate nel terzo motivo di appello 5.2. I motivi terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati.<br \/>\nIn via generale, il Collegio rileva che ogni potere di cui l\u2019Amministrazione dispone \u00e8 attribuito per il raggiungimento di un interesse pubblico specifico, la cui definizione \u00e8 rimessa al legislatore.<br \/>\nTale interesse costituisce l\u2019interesse pubblico primario.<br \/>\nNell\u2019esercizio del proprio potere discrezionale l\u2019autorit\u00e0 amministrativa deve tenere conto non solo dell\u2019interesse pubblico primario, che sta alla base del potere di cui risulta attributaria, ma anche degli altri interessi \u2013 pubblici e privati \u2013 che caratterizzano la situazione concreta, in una valutazione complessiva rivolta a determinare l\u2019interesse pubblico del caso concreto, il quale, dunque, \u00e8 il frutto di un giudizio di sintesi dell\u2019amministrazione.<br \/>\nQuando si assume che l\u2019amministrazione deve perseguire il migliore soddisfacimento dell\u2019interesse pubblico si intende dire che essa deve compiere questa valutazione di sintesi e attraverso di essa determinare quale sia in ogni caso concreto la decisione da prendere.<br \/>\nIn coerenza con da tali premesse concettuali, secondo la definizione pi\u00f9 accreditata e convincente, la discrezionalit\u00e0 consiste \u201cnella ponderazione di pi\u00f9 interessi secondari in ordine ad un interesse primario\u201d.<br \/>\nNe discende che la scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalit\u00e0 richiede la completa acquisizione degli interessi e la loro comparazione secondo le regole e i principi che presiedono allo svolgimento della funzione amministrativa. Tuttavia, quando tali canoni dell\u2019azione amministrativa vengono rispettati, l\u2019ulteriore spazio valutativo attiene al merito dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nSempre su un piano generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato \u00e8 costante nel ritenere che le scelte urbanistiche richiedono una motivazione pi\u00f9 o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un\u2019area determinata.<br \/>\nSotto tale profilo, \u00e8 stato evidenziato che una destinazione di zona precedentemente impressa determina l\u2019acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non pi\u00f9 mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo P.R.G., conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute (Cons. Stato, sez. IV, n. 3497 del 2011).<br \/>\nLa giurisprudenza del Consiglio di stato ha ulteriormente chiarito che la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, \u00e8 desumibile sia dai documenti di accompagnamento all\u2019atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall\u2019amministrazione comunale.<br \/>\n5.3. Alla luce delle predette coordinate intepretative, reputa il Collegio che le motivazioni che sorreggono la sentenza impugnata, pi\u00f9 che evidenziare un vizio della funzione amministrativa, attengono al merito delle scelte amministrative, il quale, come noto, non \u00e8 suscettibile di sindacato giudiziale.<br \/>\nContrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, rileva il Collegio che sia il Comune di Ventimiglia sia la Regione Liguria hanno adeguatamente rappresentato, sia negli atti deliberativi contestati sia nei preliminari atti istruttori, i motivi di interesse pubblico posti a sostegno della variante in esame.<br \/>\nDall\u2019esame di tali atti si deduce, differentemente da quanto affermato nella sentenza impugnata, che la triplicazione delle prestazioni urbanistiche assume, nella fattispecie in esame, non soltanto una valenza patrimoniale, ma di operazione che, in quanto integrante prestazioni urbanizzative, mira a soddisfare uno specifico interesse urbanistico finalizzato alla dotazione di infrastrutture pubbliche al servizio<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\ndi una area da riqualificare e delle aree circostanti.<br \/>\nDi qui l\u2019erroneit\u00e0 della premessa argomentativa da cui la sentenza impugnata muove per ricavarne una conclusione che, peraltro, pi\u00f9 che evidenziare un vizio della funzione amministrativa, impinge nel merito delle scelte amministrative, il quale, come noto, non \u00e8 suscettibile di sindacato giudiziale.<br \/>\n5.4. Pi\u00f9 in radice, non appare condivisibile, ad avviso del Collegio, l\u2019itinerario argomentativo seguito dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di valutare, sotto i profili dell\u2019adeguatezza dell\u2019istruttoria svolta e della inidoneit\u00e0 delle motivazioni contenute negli atti di formazione e di approvazione della variante, esclusivamente l\u2019interesse pubblico all\u2019ottenimento di dette prestazioni urbanistiche.<br \/>\nL\u2019assunto pare, infatti smentito dalla ricostruzione in fatto e dall\u2019analisi delle risultanze acquisite al giudizio.<br \/>\nA tal proposito, si osserva che al punto 4 della relazione urbanistica allegata alla variante (che, per le considerazioni suesposte, fa parte della stessa) espressamente si individuano i seguenti interessi pubblici urbanistici in vista della realizzazione dei quali \u00e8 stata esercitata nel caso concreto la funzione di panificazione urbanistica:<br \/>\ni) riqualificazione urbana dell\u2019area;<br \/>\nii) superare l\u2019attuale stato di abbandono dell\u2019area completando il tessuto urbano con un intervento di riordino;<br \/>\niii) riqualificare il Vicolo Arene in stato di degrado e senza marciapiede;<br \/>\niv) migliorare le connessioni viarie e pedonali con l\u2019intorno;<br \/>\nv) incrementare i posti auto pubblici attualmente previsti nel quartiere;<br \/>\nvi) riassetto dell\u2019area esterna con l\u2019inserimento di una media struttura alimentare. Tali ragioni di interesse pubblico, che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado, soddisfano propriamente esigenze urbanistiche, si rinvengono anche nelle relazioni istruttorie n. 350\/2022 e 351\/2022 richiamate nella DGR n. 499\/2022.<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nLe esposte risultanze smentiscono l\u2019assunto, contenuto nella decisione impugnata, secondo cui la variante urbanistica approvata risulta fondata su ragioni di carattere meramente patrimoniale.<br \/>\n6. L\u2019accoglimento, nei limiti indicati, del ricorso in appello implica la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br \/>\n7.La natura della controversia giustifica l\u2019integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nIl Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente<br \/>\npronunciando:<br \/>\na) accoglie, nei sensi e limiti indicati in motivazione, l\u2019appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;<br \/>\nb) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br \/>\nVincenzo Lopilato, Presidente FF Giuseppe Rotondo, Consigliere Michele Conforti, Consigliere Luigi Furno, Consigliere, Estensore Ofelia Fratamico, Consigliere<br \/>\nL&#8217;ESTENSORE Luigi Furno<br \/>\nIL PRESIDENTE Vincenzo Lopilato<\/p>\n<p>N. 06803\/2023 REG.RIC.<br \/>\nIL SEGRETARIO<\/p>\n\t<div class=\"quickshare-container\">\r\n\t<ul class=\"quickshare-text qs-genericons quickshare-small\">\r\n\t\t<li class=\"quickshare-share\">Condividi :<\/li> \r\n\t\t<li><a href=\"https:\/\/facebook.com\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fla-sentenza-del-consiglio-di-stato-sul-caso-talea-coop%2F&amp;t=La+sentenza+del+Consiglio+di+Stato+sul+caso+Talea+%28Coop%29+<+Ventimigliablog\" target=\"_blank\" title=\"Share on Facebook\"><span class=\"quickshare-facebook\">Facebook<\/span><\/a><\/li>\t\t<li><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fla-sentenza-del-consiglio-di-stato-sul-caso-talea-coop%2F&amp;text=La+sentenza+del+Consiglio+di+Stato+sul+caso+Talea+%28Coop%29+<+Ventimigliablog\" target=\"_blank\" title=\"Share on Twitter\"><span class=\"quickshare-twitter\">Twitter<\/span><\/a><\/li>\t\t\t\t\t\t<li><a href=\"https:\/\/plus.google.com\/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fla-sentenza-del-consiglio-di-stato-sul-caso-talea-coop%2F\" target=\"_blank\" title=\"Share on Google+\"><span class=\"quickshare-googleplus\">Google+<\/span><\/a><\/li>\t\t\t\t\t\t\t\t<li><a href=\"mailto:?subject=Ventimigliablog:+La+sentenza+del+Consiglio+di+Stato+sul+caso+Talea+%28Coop%29&amp;body=https%3A%2F%2Fwww.ventimigliablog.it%2Fblog%2Fla-sentenza-del-consiglio-di-stato-sul-caso-talea-coop%2F\" target=\"_blank\" title=\"Share via Email\"><span class=\"quickshare-email\">Email<\/span><\/a><\/li>\t<\/ul>\r\n\t<\/div>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; N. 06803\/2023 REG.RIC. N. _____\/____REG.PROV.COLL. N. 06803\/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6803 del 2023, proposto &hellip; <a href=\"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/la-sentenza-del-consiglio-di-stato-sul-caso-talea-coop\/\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7732"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7732"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7732\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7733,"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7732\/revisions\/7733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ventimigliablog.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}