Locazione di immobili, basta doppioni, non serve (quasi) più la denuncia alle autorità di Pubblica sicurezza per i contratto registrati. Il nuovo D.L. 79/2012 conferma il D.Lgs 23/2011.

Dopo 34 anni non è più necessario la denuncia alle autorità di Pubblica
Sicurezza sulla locazione di un immobile. Era il 1978 quando, pochi giorni
dopo il rapimento di Aldo Moro, entrò in vigore il D.L. 59/1978 che rendeva
obbligatoria la comunicazione di cessione di fabbricato alle autorità di
Pubblica Sicurezza, la così detta “denuncia antiterrorismo” . Una norma
specifica ideata per contrastare il terrorismo durante gli anni di piombo.
La situazione è definitivamente cambiata con l’art.2 del D.L. 20 giugno
2012, n. 79, pubblicato in G.U. 142 del 20 giugno 2012, recante “Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini,….” che prevede che se il
contratto di locazione o di comodato è soggetto a registrazione in termine
fisso, è cancellato l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica
sicurezza.  Una grossa novità? Non proprio, in realtà tale obbligo era gi�
reso inconsistente con l’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 23/2011, il quale
dispone che «la registrazione del contratto di locazione assorbe tutti gli
ulteriori obblighi di comunicazione»: compreso quindi, anche quello di
comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Anzi la nuova disposizione
pone un evidenza una condizione nuova: l’obbligo di comunicazione è
cancellato se il contratto di locazione è soggetto a registrazione in
termine fisso.
Vediamo quindi quali sono i contratti di locazione da registrarsi in termine
fisso . Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 131/1986 sono soggetti a
registrazione in termine fisso tutti i contratti di locazione verbali o
scritti, ad esclusione delle locazioni di immobili (non formate per atto
pubblico o scrittura privata autenticata) di durata non superiore a trenta
giorni complessivi nell’anno. Per i contratti di comodato di immobili la
norma è però diversa. Sono infatti soggetti a registrazione in termine fisso
solo quelli stipulati per iscritto, mentre quelli stipulati verbalmente non
necessitano di registrazione.
La nuova norma si presta quindi a delle interpretazioni non piacevoli, come
del resto siamo purtroppo abituati. Come se non bastasse poi, manca anche il
modulo informatico che dovrà prevedere quali informazioni aggiuntive
dovranno essere date all’atto della registrazione del contratto.
Infine, un analogo obbligo di comunicazione, derivante da una normativa
forse dimenticata del 1998 o forse no, permarrà però quando ad occupare
l’immobile sia un cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea,
anche se il contratto dovrà essere obbligatoriamente registrato. In questo
ultimo caso, la norma antiterrorismo vige ancora.
Insomma, probabilmente si poteva fare di meglio, ma non lamentiamoci sempre.
Cerchiamo di gioire che i nostri governanti abbiano pensato alla nuova norma
pensando che non ci siano più i rischi degli anni di piombo, perché
evidentemente non pensano neanche che possano ritornare, vero?
25 giugno 2012 – Marco Prestileo

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