Franchigia per i frontalieri a regime

La Legge di stabilità per il 2014, nonostante i patemi d’animo a cui siamo abituati, conferma la soglia di esenzione fino a 6.700 euro per i frontalieri, con una grande novità. Non è più prevista come norma “a tempo”, come era stato fatto finora, ma a regime, a partire dal periodo di imposta 2014.

L’ultima proroga del regime agevolativo era stata dettata dalla Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012) con riferimento all’anno 2013. Tale ultima disposizione, peraltro, aveva previsto che gli acconti Irpef dovuti per il 2013 e il 2014 andavano calcolati senza considerare la franchigia di 6.700 euro (si ricorda che fino al periodo di imposta 2012 era pari a 8.000 euro).

Un altro piccolo passo in avanti è stato fatto (la norma è a regime) , ma non basta. Tutto invariato per i pensionati  frontalieri (nessuna franchigia) e nessun’altra  particolare agevolazione come invece è prevista  per i frontalieri italiani che risiedono in Italia e lavorano in Svizzera, i quali continuano a godere del particolare regime di favore previsto dall’Accordo del 3 ottobre 1974 stipulato fra i due Paesi con tassazione esclusiva in Svizzera.

E’ bene ricordare che, secondo la costante interpretazione dell’amministrazione finanziaria (circ. n. 1/E del 2001, par. 1.2.2 e circ. n. 2/E del 2003, par. 9) si considera “frontaliere” il lavoratore dipendente che ogni giorno oltrepassa la frontiera e si reca a lavorare dall’Italia all’estero, in zone di confine (nel nostro caso la Francia) e Paesi limitrofi (per noi,  il Principato di Monaco).

Ricordiamo anche che a differenza di altri frontalieri (convenzione Italia – Austria), nessun requisito circa la “frequenza temporale” degli spostamenti, invece, è prevista nella Convenzione con la Francia, secondo cui  i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati (l’Italia) e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato (la Francia), sono imponibili soltanto nello Stato in cui dette persone sono residenti (ossia, in Italia).

Con il Principato di Monaco, in assenza di Convenzione con l’Italia, si applicano le sole disposizioni interne. I redditi prodotti nel Principato dai nostri frontalieri rimangono tassati in Italia se ivi residenti, applicando sempre la citata franchigia.

2 gennaio 2014 – Marco Prestileo

Un pensiero su “Franchigia per i frontalieri a regime

  1. Volevo ringraziare i Frontalieri di Ventimiglia che seguono molto il nostro blog. Infatti tra gli articoli più letti del 2013 (http://www.ventimigliablog.it/blog/?p=3603), articolo pubblicato oggi, ben due sono dedicati a loro. Noi seguiamo molto da vicino le vicende dei frontalieri e con questo articolo solo lieto che sia ufficialmente annunciata la messa a regime della franchigia con la legge di stabilità per il 2014. Non era più sostenibile la stressante attesa di ottenerne, ogni anno, il riconoscimento sia dai governi di centro destra che di centro sinistra. Un atto dovuto che si tentava di far passare come un “favore”.

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