La TASI – Tassa sui servizi indivisibili – ( 2 )

Cari lettori di Ventimigliablog , come promesso eccomi nuovamente a voi con un ulteriore riflessione sulla TASI .

Forse non tutti sanno che nei Comuni nei quali l’aliquota IMU su seconde abitazioni e altri fabbricati è stata applicata al massimo ( leggi 10,6 per mille ) , la Tasi è pari a zero . Direte voi : bene , finalmente una buona notizia ! Mi spiace ma devo contraddirvi : questo meccanismo ha infatti costretto gli stessi enti locali a scaricare l’intero costo dei servizi indivisibili sui possessori di prime abitazioni ( vedi articolo pubblicato in precedenza ) . Non solo : per gli addetti ai lavori , la Tasi a zero implica una serie di problematiche tecniche e non solo che ora cerchero’ di illustrare .

Sono diversi i Comuni che intendono mantenere la TASI a zero, nella maggior parte dei casi in quanto dispongono di margini sull’IMU e preferiscono agire su tale imposta evitando l’applicazione della TASI.     Dalla lettura di alcuni regolamenti comunali ( quello di Ventimiglia non è ancora stato pubblicato … ) , si rileva come la maggior parte di tali enti non stia tenendo conto di un aspetto procedurale importante: la conversione in legge del D.L. 16/2014 (e la novità è oramai certa, in quanto il testo è stato approvato definitivamente anche dal Senato, si attende la pubblicazione per una circolare esplicativa) che introduce il sistema per il quale se il Comune non pubblica nulla entro il 31 maggio (tramite inserimento entro il 23 maggio della delibera delle aliquote nel consueto sito ministeriale), i possessori di abitazione principale non verseranno nulla al 16 giugno e sposteranno l’adempimento al 16 dicembre, mentre gli altri soggetti passivi dovranno comunque procedere al versamento del 16 giugno, ma applicando l’aliquota di base dell’ 1 per mille.

Se quindi, come si è rilevato in molti casi, gli uffici ignorano l’adempimento di pubblicazione (comportamento peraltro comprensibile, in quanto viene spontaneo non procedere ad alcuna pubblicazione se la tassa non viene applicata), il risultato è che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, i contribuenti dovranno procedere al versamento di giugno utilizzando l’aliquota dell’ 1 per mille, con la conseguenza che tutti i versamenti effettuati dovranno essere oggetto di rimborso da parte del Comune, un rimborso che, peraltro, sarà dovuto d’ufficio, in quanto non oggetto di valutazioni bensì sistematico in quanto riguardante qualsiasi versamento a prescindere (avendo deliberato l’aliquota a zero), per cui l’ufficio non potrà sostenere di non aver rilevato la spettanza dei rimborsi . Alcuni Comuni confidano nell’avvertire i contribuenti tramite note informative inviate ai cittadini, ma è evidente che ciò andrebbe innanzitutto esteso anche ai non residenti che possiedono immobili sul territorio (oltre alle seconde case, più diffuse nei Comuni turistici, il problema riguarda, in tutti i Comuni, buona parte degli immobili commerciali, industriali e artigianali e delle aree fabbricabili), ma anche con tale accorgimento sarebbero comunque diffusi i versamenti, per il fatto che la maggior parte dei contribuenti utilizzano CAF e commercialisti (si pensi a tutte le attività economiche), i quali, se aventi sede al di fuori del Comune, ben difficilmente saranno a conoscenza delle decisioni assunte dagli amministratori .

Pertanto  è consigliabile verificare , da parte di CAF e commercialisti che  gli uffici tributi che intendono applicare l’aliquota TASI a zero ,  si siano premurati di preparare apposita  delibera con conseguente  inserimento della stessa nel sito ministeriale entro il 23 maggio, onde consentire la fruibilità dei relativi contenuti da parte di tutti gli operatori del settore.

…. In sintesi : siamo di fronte alla solita confusione normativa che non agevola i contribuenti onesti , gli impiegati che vogliono ben operare e i liberi professionisti che devono tradurre in pratica una serie di norme contradditorie …. Tanti auguri !

5 maggio 2014 – Beatrice Manzini –

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