Il Disegno di Legge Monti sulle semplificazioni-bis interviene su un campo minato: l’edilizia e gli strumenti urbanistici

Il primo intervento di semplificazione che il Governo ha previsto riguarda l’eliminazione del silenzio rifiuto delle pubbliche amministrazioni con riferimento al permesso di costruire (le ex licenze edilizie), anche in presenza di vincoli e semplifica la procedura per l’adeguamento degli strumenti urbanistici.

Come sempre quando si parla di urbanistica e permessi di costruire la cautela è d’obbligo, nel passato troppi sono stati gli scempi fatti all’ambiente e al paesaggio. Nel contempo semplificare il percorso edilizio-urbanistico dai troppi lacci e lacciuoli esistenti per coloro che vogliono costruirsi bene la loro casa è un dovere dei nostri governanti, anche perché spesso siamo a contatto con dei Burocrati che dei dubbi normativi fanno la loro arma per “sottomettere” il cittadino.

Nel senso della semplificazione, quindi, il governo prevede, con riferimento al permesso di costruire, che venga confermata la norma sull’eliminazione del silenzio rifiuto per inerzia del Comune in relazione all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire, quando esiste un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Detta semplificazione, secondo il disegno di legge (che pertanto non è ancora legge applicabile), passa però attraverso una richiesta che vi sia un provvedimento espresso, derubricando il silenzio dell’amministrazione a silenzio non avente valore di provvedimento di diniego (e su questo posso già immaginare quanti altri lacci e lacciuoli si inseriranno).

Per l’immobile sottoposto a vincolo, la cui tutela competa o meno all’amministrazione Comunale, non vi è differenza di procedura, fermo restando che la conferenza dei servizi, nel secondo caso, prima sostanzialmente obbligatoria, con la nuova disposizione diventa facoltativa.

Sull’adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici, viene ridato all’amministrazione il potere di provvedere sulla domanda di autorizzazione decorsi inutilmente i termini per il parere del soprintendente, senza la presunzione di parere favorevole del soprintendente decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti.

Prescindendo comunque da ogni giudizio personale e fermo restando che la materia resta ostica ai più, spesso anche addetti ai lavori, il Governo interviene anche sul rilascio e sulle procedure per la VIA (valutazione impatto ambientale) e la VAS (valutazione ambientale strategica) sopprimendo l’obbligo di acquisire il parere di Ministeri diversi da quelli concertanti e introducendo ulteriori norme di semplificazione all’interno del procedimento.

Ogni commento lo lascio agli addetti ai lavori.

19 ottobre 2012 – Marco Prestileo

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