Il canone di locazione è detraibile nella nostra dichiarazione dei redditi ma …

dichiarazione redditiTra non molto, ciascun contribuente si troverà a svolgere il solito adempimento annuale che spesso crea mal di pancia e preoccupazione: predisporre la propria dichiarazione annuale dei redditi (730 o UNICO 2015 per il periodo di imposta 2014). Parleremo più avanti, in un altro articolo, del così detto 730 precompilato, ora vorremmo iniziare una serie di articoli che faremo con cadenza almeno settimanale, su alcune possibilità di applicare detrazioni o deduzioni non sempre conosciute da tutti. Iniziamo dalla possibilità di detrarre i canoni di affitto che l’inquilino paga.

Da alcuni anni, infatti, nella dichiarazione dei redditi si può portare in detrazione anche l’affitto, ovvero il canone di locazione immobiliare ad uso abitativo. Le detrazioni fiscali sono differenti se si è in affitto a canone “concordato” (cioè stabilito sulla base di parametri comunali e la cui durata è di 3 anni più 2) o “libero” (cioè determinato dalla volontà delle parti e la cui durata è di 4 anni più 4), ma anche secondo il reddito del contribuente/inquilino e alla sua età. Ci sono, inoltre, appositi sgravi per chi risiede in case popolari, per lavoratori in trasferta e per studenti universitari fuori sede.

Gli inquilini che vivono in una casa in affitto a canone “concordato” possono portare nella dichiarazione dei redditi una detrazione fiscale forfettaria in base al reddito annuo che oscilla da euro 247,90 a un massimo di 495,80 euro; chi ha un reddito superiore a 30.987,41€ non ha diritto a nessuna detrazione.

Invece se si paga un affitto a canone “libero” gli sgravi fiscali sono i seguenti, sempre in base al reddito annuo: da euro 150 a 300 euro, sempre purché il contribuente non abbia una reddito superiore a 30.987,41 euro.

Chi ha un’età massima di 30 anni può avere un’agevolazione fiscale pari a 991,60 euro per l’affitto dell’abitazione principale se ha un reddito annuo complessivo non oltre 15.493,71 euro; l’immobile non può essere quello dei genitori e il contratto d’affitto deve essere stato stipulato dopo il 2007, l’agevolazione vale solo per i primi tre anni dalla firma.

Per gli universitari fuori sede (attenzione, la definizione di studente fuori sede risponde a criteri precisi) che affittano un alloggio c’è una detrazione del 19% della spesa annua, da calcolare su un massimale di 2.633€.

Anche il lavoratore in trasferta, che affitta un’abitazione in un Comune diverso da quello dove abita,  trasferendo la residenza, ha diritto ad un’agevolazione fiscale di 991.60 € se il reddito annuo complessivo non supera i 15.493,71€, di 495.80€ se compreso tra 15.493,71 e 30.987,41€: il Comune dove si affitta la casa per lavoro e si prende la nuova residenza deve essere distante almeno 100 km ed essere in un’altra Regione rispetto a quello di residenza originale.

Come sempre, le verifiche da effettuarsi preventivamente sono molte e rispetto all’importo annuo che un contribuente può detrarsi i paletti posti dal legislatore sono troppi e complessi; le intenzione dei nostri governanti sono spesso buone, peccato che all’atto della messa in pratica producano risultati pessimi.

5 marzo 2015 – Marco Prestileo

 

Lascia un commento