Associati in partecipazione: massimo tre, salvo che non si tratti di familiari

Il contratto di associazione in partecipazione è uno strumento spesso utilizzato dai nostri commercianti per coinvolgere un soggetto terzo nella propria attività, attribuendoli una percentuale sugli utili che quel singolo “affare”  produrrà, anziché un compenso fisso. Fermo restando la condanna degli usi impropri di detto strumento, a volte utilizzato come contratto simulato di un rapporto di lavoro dipendente, la recente riforma Fornero ha ridotto a tre il numero massimo degli associati in partecipazione, creando all’inizio non pochi commenti negativi in merito al caso in cui gli associati fossero dei familiari o affini.

La Riforma del lavoro, con lo scopo di contrastare l’utilizzo improprio di alcuni elementi di flessibilità, ha infatti modificato le regole che disciplinano il contratto di associazione in partecipazione, con effetto dal 18 luglio 2012. In particolare, è stato ridotto a tre il numero massimo degli associati (anche lavoratori) occupati nella stessa attività.

Come si diceva però, in risposta ai primi dubbi circa gli associati familiari o affini, è stato chiarito che l’unica eccezione alla regola generale del limite massimo di tre associati,  è costituita dal caso in cui gli associati (lavoratori) siano legati all’associante (titolare dell’impresa) da vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Questo è quanto stato chiarito anche di recente da “Il Sole 24ore”. Attenzione però: se si stipula un quarto contratto, tutti i rapporti vengono trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Marco Prestileo

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