Prima puntata. La natura giuridica del decreto di scioglimento di un consiglio comunale, ex art. 143 del TUEL

Ci siamo resi conto dell’estrema ignoranza e confusione esistente su questo argomento, molto specialistico, che ha colpito Ventimiglia. In modo imparziale (senza quindi commenti o interpretazioni personali) proveremo ad informare i lettori del nostro blog, pubblicando alcuni capitoli di uno studio autorevole della SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO (la scelta dei capitoli è stata effettuata da Marco Prestileo). Buona lettura.

Prima puntata

Si pone il problema della natura preventiva o sanzionatoria del decreto di scioglimento.

L’orientamento giurisprudenziale al riguardo muove dalle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 103/1993 che delineavano la misura come provvedimento sanzionatorio nei confronti dell’organo elettivo, considerato nel suo complesso, in ragione della sua inidoneità ad amministrare l’ente locale.

L’evoluzione successiva, tuttavia, ha portato la giurisprudenza amministrativa a distaccarsi da quell’orientamento e ad attestarsi sulla posizione opposta quella, cioè, della funzione sostanzialmente preventiva del provvedimento, essendo quest’ultimo finalizzato ad eliminare le situazioni in cui un ente locale sia assoggettato ad interferenze che ne alterino la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità e della trasparenza.

È stato evidenziato, infatti, che attribuire natura sanzionatoria al decreto di scioglimento significherebbe coinvolgere, in maniera indiscriminatamente punitiva, anche gli amministratori non collusi.

Il provvedimento, invece, è indirizzato non ai componenti dei consigli individualmente considerati (anzi, una delle finalità si rinviene proprio nella tutela degli amministratori dalle pressioni illecite di cui possano essere vittime) ma, come già detto, all’organo nel suo complesso anche laddove non emerga “l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata” (Cons. di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2000, n. 5225).

La fattispecie, in sostanza, ha una natura preventiva-cautelare e di ripristino delle condizioni indispensabili per un corretto svolgersi del vivere sociale (Cons. di Stato, sez, IV, n. 4467/2004).

Un ulteriore profilo di interesse in ordine alla natura del provvedimento di scioglimento, anche ai fini della sottoposizione al sindacato del giudice amministrativo, è la sua qualificazione come atto politico o di alta amministrazione.

Soccorre, in proposito, la Corte Costituzionale che con la citata sentenza n. 103/1993 ha escluso che il decreto di scioglimento possa essere considerato un atto di natura politica, insuscettibile, ai sensi dell’articolo 31 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (ora art. 7, comma 1, D.Lgs.. 104/2010), di sindacato giurisdizionale in quanto libero nel fine.

Il provvedimento, dunque, costituisce un atto di alta amministrazione del quale il giudice amministrativo valuta la legittimità alla luce dell’effettiva “presenza di situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione anche indirette degli organi elettivi con la criminalità organizzata” (Corte cost. n. 103/1993).

Lo scioglimento dell’intero organo elettivo da parte dell’autorità amministrativa e la sospensione del diritto di voto per l’elezione degli organi comunali per un periodo di tempo molto lungo anche in presenza di “elementi” insufficienti sia per la promozione dell’azione penale sia per l’adozione delle misure preventive, ha fatto da molti revocare in dubbio la legittimità costituzionale della norma di cui all’articolo 143.

È stato infatti ritenuto che la fattispecie normativa fosse eccessivamente generica ed indeterminata e che producesse una ingiustificata compressione di principi fondamentali del nostro ordinamento quali quello di democraticità e di autonomia degli enti locali.

Fine prima puntata (a domani, per la seconda puntata).

tratto da:

Governo degli enti locali e gestioni commissariali,

SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO

2 pensieri su “Prima puntata. La natura giuridica del decreto di scioglimento di un consiglio comunale, ex art. 143 del TUEL

  1. Io ho quindi capito:
    – che il decreto di scioglimento non ha una natura sanzionatoria ma bensì una funzione sostanzialmente preventiva;
    – che non è indirizzato ai singoli amministratori ma al consiglio comunale nel complesso anche laddove non emerga l’intenzione di assecondare la criminalità organizzata di stampo mafioso (quest’ultimo elemento della “mafiosità” è però indispensabile per chiedere lo scioglimento);
    – che lo scioglimento come azione preventiva può intervenire anche in presenza di elementi insufficienti per l’azione penale o cautelativa.
    Marco Prestileo

  2. Proprio così, non è necessario che ci sia il reato, sono sufficienti gli indizi per determinare lo sciglimento e può essere di natura preventiva ovvero prima del reato stesso. In altri casi si può sciogliere il Consiglio comunale quando non esistono i presupposti per un normale decorso della vita democratica e si presuppone che il principio di libertà di scelta dei consiglieri sia minato.

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