TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – ESENZIONE E RIDUZIONE NEL REGOLAMENTO COMUNALE DI VENTIMIGLIA – UNO SGUARDO AL FUTURO CON L’INTRODUZIONE DELLA TARES ( TASSA RIFIUTI E SERVIZI ) –

In un momento come quello attuale , diventa quanto mai indispensabile per il cittadino , conoscere i contenuti dei regolamenti comunali , soprattutto quelli inerenti le forme di tassazione ed imposizione locali ( leggi Tassa rifiuti solidi urbani , ICI , IMU , TOSAP , ICP ) .

Constato ogni giorno, quanto non si sia informati circa la possibilità data agli enti locali di regolamentare autonomamente (sempre all’interno di un quadro normativo nazionale) alcune forme di imposizione, che sempre piu’ sono divenute strategiche per i bilanci comunali; fra queste sicuramente la TARSU ( tassa rifiuti solidi urbani ): a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.9.82 n. 915 ,  i servizi pubblici relativi allo smaltimento ( nelle varie fasi di conferimento , raccolta , cernita , trasporto , trattamento , ammasso deposito e discarica , sul suolo e nel suolo ) dei rifiuti solidi urbani , sono effettuati dal Comune con diritto di privativa e danno diritto alla riscossione della relativa tassa con le modalità stabilite da un apposito  Regolamento Comunale .

Gli articoli del Regolamento Comunale  che maggiormente possono interessare per la nostra disamina , sono sicuramente il 15 e il 16 , che trattano specificamente di esenzioni e riduzioni .

Chi sono i cittadini che possono usufruire dell’esenzione dal pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani ?

Sono esenti dalla tassa :

b) le abitazioni ed eventuali pertinenze ( cantina e/o garage) occupate “ da persone in esse residenti che vivono da sole , ultrasessantenni , proprietari al massimo delle unità immobiliari suddette e che percepiscono un reddito annuo lordo da attestare a cura del contribuente con modello ISEE e il cui limite massimo verrà fissato con provvedimento della Giunta Comunale ogni anno entro il mese di settembre , su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali e con decorrenza dall’anno di tassazione successivo “ .

Qui ci fermiamo per una prima spiegazione : il contribuente che richiede l’esenzione deve avere piu’ di 60 anni , deve essere solo sullo stato di famiglia , puo’ essere proprietario del solo alloggio in cui vive ( gli uffici comunali svolgono controlli sul richiedente su tutto il territorio nazionale , per cui puo’ succedere che una domanda venga respinta poiché il richiedente risulta proprietario al Catasto Fabbricati oltre che della propria abitazione anche di un garage o di una cantina in una qualsiasi provincia italiana) ,  deve avere un reddito annuo lordo che non superi ( allo stato attuale ) i 6500.00 euro ( attestato dal modello ISEE rilasciato da un qualsiasi CAF centro di assistenza fiscale ) . Attenzione : tutti i requisiti sopra descritti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda . Anche il solo venir meno di uno di questi requisiti porta alla revoca  dell’esenzione . Le domande corredate dal modello ISEE devono essere presentate entro il mese di novembre all’Ufficio Servizi Sociali , che poi provvederà a trasmettere tutto all’Ufficio Tributi entro la fine di ogni anno per il controllo e la successiva esenzione , la quale riguarderà l’anno di tassazione successivo a quello in cui la domanda viene presentata . ( esempio : nel novembre 2012 sono state presentate le domande per l’esenzione TARSU del 2013 ) . Altro aspetto delicato : non viene concesso alcun rinnovo automatico dell’esenzione in oggetto , per cui l’istanza dovrà essere rinnovata ogni anno laddove persistano tutti i requisiti elencati .

Per cio’ che attiene la riduzione il Regolamento Comunale richiama esattamente le stesse caratteristiche richieste per l’esenzione con un innalzamento del reddito annuo lordo certificato con il modello ISEE : euro 8500.00 . Oltre alla possibilità di richiedere direttamente all’Ufficio Tributi entro febbraio /  marzo di ogni anno , la richiesta di riduzione .

L’art. 16 del Regolamento TARSU recita :

“ E’ consentita la riduzione del 25% della tariffa prevista per le civili abitazioni e loro pertinenze a favore delle persone che hanno gli stessi requisiti richiesti alla lettera b) del precedente art. 15 ( leggi esenzioni ) relativo all’esenzione dalla tassa , fatta eccezione per la diversità del reddito annuo lordo , da attestare a cura del contribuente con modello ISEE ( oggi fissato in euro 8500.00 ) e il cui limite massimo verrà fissato , come per l’esenzione , con provvedimento della Giunta Comunale ogni anno entro il mese di settembre , su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali e con decorrenza dall’anno di tassazione successivo .

Il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione .In ogni caso il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno dei requisiti di cui sopra entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui ciò si è verificato “ .

Un’ ultima precisazione : nel 2013 entrerà in vigore per tutti i Comuni italiani la nuova TASSA RIFIUTI E SERVIZI ( TARES ) che andrà a sostituire la TARSU e , nei comuni dove  è stata applicata , la TIA  ( Tariffa Igiene Ambientale ) . Nessuno sa bene cosa comporterà l’introduzione operata dal legislatore nazionale di tale forma di tassazione , che normativamente mantiene i requisiti di tassa , ma praticamente è una tariffa , dovendo obbligatoriamente andare a coprire al 100%  sia i costi della raccolta , smaltimento , oneri alla discarica , spazzamento  delle strade  etc. , dapprima coperti con la tassa rifiuti ordinaria , sia i costi dei cosiddetti servizi indivisibili ( illuminazione pubblica , pulizia del verde cittadino etc. ) . Si puo’ prevedere che i Comuni avranno un po’ di margine di manovra in piu’ rispetto alla TARSU in ordine a riduzioni particolari ( stagionalità , persone che occupano le unità abitative , particolari categorie di persone con reddito basso) , ma non illudiamoci , il patto di stabilità imposto ai Comuni e  i tagli erariali previsti dalla spending review sortiranno lo stesso effetto prodotto dall’introduzione dell’IMU . Nessun Comune , anche il piu’ virtuoso , potrà permettersi di  perdere di vista una corretta ed oculata gestione delle proprie entrate , pena il dissesto finanziario con tutto cio’ che ne consegue .

1° marzo 2013 – Beatrice Manzini

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