Ecco perché Scullino e Prestileo sono stati assolti

Foto da: Riviera24

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   Essendo di parte, si riporta solo quanto pubblicato da vari quotidiani on line, senza commenti personali.

Da Il Secolo XIX: clicca su “Scullino assolto, «Un bulldozer. Voleva cambiare la città»

Da Sanremonews: clicca su: “Maxi processo contro la ‘ndrangheta: ecco perché Scullino e Prestileo sono stati assolti, depositate motivazioni de ‘La Svolta'”

Da Imperiapost: clicca su: “Ecco perché la politica ne è uscita pulita”  

Da Riviera 24.it: riportiamo pedissequamente l’intero articolo “SCULLINO e PRESTILEO, DUE BULLDOZER PER LO SVILUPPO AMMINISTRATIVO DI VENTIMIGLIA”, perché pare riportare un maggior numero di stralci della sentenza:

“Questo Tribunale ritiene che, innanzitutto, Scullino Gaetano e Prestileo Marco, debbano essere assolti dal delitto di cui all’art. 323 cp perché il fatto non costituisce reato”.

“In particolare dovrà accertarsi se vi sia stata alla base del loro agire la rappresentazione-violazione di un interesse pubblico e , se questo, sia stato perseguito solo occasionalmente e secondariamente ovvero se avesse costituito il fine esclusivo o, comunque principale delle condotte serbate ed oggetto di contestazione.”

Il primo capo d’imputazione ascritto, ex art. 323 cp, era quello di abuso d’ufficio per avere assegnato tre Scullino e Prestileo interventi alla Coop. Marvon senza una gara pubblica (tinteggiatura mercato per euro 29.167, rifacimento marciapiede Lungo Roja per euro 65.000 e marciapiede C.so Genova per euro 98.146), in forza dell’interpretazione data dell’art. 5 della L. 381/1991 e della classificazione di detti interventi tra i “servizi” o i “lavori”.

“Ora, nel caso in esame, sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che con riguardo alle violazioni di legge inerenti la ristrutturazione del mercato coperto di Ventimiglia le stesse erano di ordine puramente procedimentale, atteso che, come si è anticipato, anche laddove l’intervento avesse dovuto classificarsi dome “lavoro” l’importo dello stesso ne avrebbe consentito la realizzaiozne con affidamento diretto ex art. 125 del codice dei contratti, che prevede la soglia di ammissibilità di tale procedura a 40.000 euro.
Quanto alle altre violazioni che sopra si sono evidenziate ad attrarre maggiormente attenzione della pubblica accusa è stata quella che ha portato la Civitas assegnare direttamente (senza gara) alla cooperativa Marvon appalti di opere (il rifacimento dei marciapiedi di Lungo Roja e di Corso Genova).

Ciò avvenne in virtù della già menzionata interpretazione dell’art. 5 della legge 381 del 1991 e alla considerazione degli interventi de quibus come “servizi” (quindi affidabili in via diretta, senza gara se al di sotto della soglia (all’epoca) di 150.000 euro.
Questo Tribunale, come si è anticipato, ritiene che questa intepretazione non fosse corretta e che l’assegnazione senza gara fosse illegittima. Tuttavia il passaggio dell’illegittimità alla illiceità penale richiede appunto il dolo intenzionale che nella fattispecie, come si è detto non si ravvisa.

Occorre mettere in rilievo che il principale artefice dell’opzione interpretativa che vedeva la possibilità di inquadrare gli interventi incriminati nella categoria dei “servizi” fu il dottor Achille Maccapani. Questi, con una serie di indicazioni date a voce, con email ed infine con un parere scritto (tutti atti acquisiti al fascicolo del dibattimento), fu il soggetto che rassicurò gli amministratori circa la p4rcorribilità dell’assegnazione delle opere sopra menzionate alla cooperativa Marvon, in assenza di gara.
Maccapani era, oltre che membro del CDA di Civitas, segretario comunale.“

La sentenza riporta quindi ampi stralci del parere del dottor Maccapani e continua affermando: “Questo, dunque il parere che “rassicurò” (insieme alle precedenti indicazioni nel medesimo senso fornite da Maccapani)il Sindaco Scullino e il Direttore Generale Prestileo. Il PM ha evidenziato che Maccapani, una volta che gli inquirenti rivolsero l’attenzione a tali problematiche, “ripudio” il pare menzionato o ne ridimensionò il valore ad atto puramente interno (c. incidente probatorio Maccapani).
L’istruzione dibattimentale ha invece dimostrato che il parere de quo, lungi dall’essere un appunto interno, non pubblico, venne formalmente protocollato presso Civitas.

Il parere fu visionato dal Collegio sindacale di Civitas …. Il parere era noto anche ai consulenti esterni del comune …… Da parte dell’accusa si è cercato di sminuire il valore di tale parere Maccapni, presentandolo come frutto di uno stato di soggezione psicologica dell’imputato e anche di pressioni fattegli dagli imputati. Nessun elemento depone tuttavia nel senso indicato dal PM.
Semmai emergono dati rilevatori di una personalità del Maccapani come di un soggetto che, chiamato a rispondere di sue decisioni (corrette o meno), cerca di scaricare su altri le sue responsabilità. Significativo è, ad esempio il comportamento serbato dal Segretario Comunale, allorché, interrogato dai CC, evitò di riferir di aver emesso il sopra menzionato, importante parere sull’art. 5 della legge n.391 del 191.”

La sentenza riporta sullo stesso argomento ulteriori argomentazioni a sostegno della contraddittorietà della condotta di Maccapani, concludendo come segue: “L’inattendibilità del Maccapani e la sua tendenza a scaricare su altri le proprie responsabilità è evincibile anche da un altro episodio ….. per giustificarsi Maccapani affermò (verbale del PM presso la Corte dei Conti in data 4/12/2012 – prodotto all’udienza del 19/12/2013) …. “di essere stato una sorta di infliltrato della Procura della Repubblica e per questo di aver assunto quelle determinazioni decidendo di “acconsentire”, seguendo il consiglio che mi avevano dato i funzionari prefettizi”. Questa versione dei fatti è stata smentita categoricamente dal Capitano Pizziconi dei Carabinieri”.

La sentenza quindi conclude sul primo capo d’imputazione come segue:
In conclusione, ……… sia scullino che Prestileo avevano a cuore la realizzazione degli interventi. Procedettero come “Buldozer” richiedendo pareri di fattibilità giuridica, sollecitando (Prestileo) la redazione di un prezziario regionale più conveniente per la committenza pubblica, chiedendo (Scullino) il contributo di commercianti per colmare la carenza di fondi pubblici, redigendo (Scullino) in qualità di geometra, quale era, parte dei progetti e persino chiedendo sconti ulteriori rispetto ai preventivi già predisposti dalla Marvon, ctc.

Gli amministratori intemeli oggi imputati avevano avuto modo di constatare che la cooperativa Marvon (ma anche la Nuova Intemelia), cooperative sociali di tipo B si affacciavano sul mercato ed erano interessate ad operare a prezzi vantaggiosissimi per l’ente pubblico e la sua emanazione, Civitas.

L’occasione era ghiotta per soddisfare due esigenze: il perseguimento dell’obiettivo di cambiare volto alla città con operazioni di restyling del mercato e dei marciapiedi cittadini e, al tempo stesso, dare lavoro ad una cooperativa in seno alla quale operavano soggetti svantaggiati.

Che l’intento fondamentale degli amministratori fosse quello di perseguire l’interesse pubblico è ulteriormente dimostrato dal fatto che i contatti che Scullino ebbe con il presidente Mannias, …. , avvennero in comune, pubblicamente e non in modo occulto (tanto che poterono averne percezione dirigenti comunali ed esponenti dell’opposizione in consiglio). Non vi furono incontri segreti né telefonate – anche solo ambigue – che rilevassero un intnto di operare al fine di compiere favoritismi verso un soggetto o di danneggiarne un altro.

La sentenza, nella parte finale delle conclusioni sul primo capo d’imputazione per abuso d’ufficio, precisa: “Ed a questo proposito va ricordato che la creazione della Civitas fu determinata anche dalla necessità (era l’U.E. ad imporre ciò) che i fondi “Parfas” (appunto erogati dall’U.E.) fossero utilizzati da un soggetto operante con criteri privatistici (altra ragione addotta dagli stessi imputati risiedeva nella possibilità, offerta da una società in house, di eludere il c.d. patto di stabilità, che paralizzava gli enti locali precludendo loro ogni sforamento degli impegni consentiti dai bilanci).

Ed anche queste due ragioni appaiono (pur marginalmente) rilevanti ai fini dell’esclusione della sussitenza del dolo in capo a Scullino e Prestileo e dimostrano comunque l’apoditticità dell’affermazione della commissaria prefettizia Lucianò, che insinuò che la Civitas servisse solo ad eludere i controlli gravanti sull’attività diretta dell’ente comunale.
Il secondo capo d’imputazione che gravava su Scullino e Prestileo era il concorso esterno nell’associazione mafiosa. Vediamo cosa riporta la sentenza.

“Una volta esclusa la responsabilità degli imputati Prestileo e Scullino in relazione ai reati loro rispettivamente contestati … consegue, altresì, la loro assoluzione dalla assai grave imputazione …. il c.d. concorso esterno nell’associazione mafiosa”
Questa figura criminosa ha ormai trovato un consolidato riconoscimento nel nostro ordinamento da parte della giurisprudenza di legittimità.

La sentenza dopo aver ricordato che nel processo è stata dimostrata con certezza l’esistenza e l’operatività nella zona di Ventimiglia di un’organizzazione mafiosa e che dietro la Marvon, a gestire di fatto la cooperativa sociale erano soggetti di primo piano affiliati a tale organizzazione criminale mafiosa, esclude categoricamente ogni coinvolgimento, anche esterno, di Scullino e Prestileo precisando nuovamente che: “Essi agirono esclusivamente (o comunque con la finalità precipua) di realizzare opere necessarie o utili per la città dai medesimi (con diversi ruoli) amministrata”.

In modo molto scrupoloso e attento la sentenza però pur premettendo: “ che questo Tribunale ritiene totalmente assente nei due amministratori comunali il dolo di concorso esterno nel reato di cui all’art. 416-bis c.p….” ha ritenuto di effettuare ulteriori verifiche per verificare se Scullino e Prestileo fossero consapevoli che dietro la Marvon ci fossero soggetto collegati alla criminalità mafiosa e se vi fosse una qualche vicinanza tra Sculino e Prestileo e detto soggetti, giungendo alle seguenti conclusioni.

Per PRESTILEO
“Nessun contatto diretto è stato segnalato tra Prestileo e gli imputati, nessun documento rilevante che colleghi detto imputato alla Marvon ed ai suoi soci (paleso o occulti) è stato sequestrato….” E ancora, la sentenza richiamando la condanna inflitta in capo a due affilliati per avere millantato la disponibilità di Prestileo: “Orbene, come riconosciuto dallo stesso PM, nessun intervento e nessun contatto vi fu tra Prestileo e gli emissari di Marcianò. E poiché “millantare” significa vantare una capacità di influenzare che in realtà non si possiede, ciò testimonia la lontananza e non la vicinanza all’imputato dei citati esponenti del gruppo ciminale”.
La sentenza esamina quindi le poche intercettazioni in cui alcuni esponenti, condannati per associazione mafiosa, parlando tra di loro citano il nome di Prestileo, concludendo che fossero: “….una vera e propria millanteria” e che a favorire la carriera di politico e manager pubblico di Prestileo fu solo il fatto che egli “…. vantava una competenza ed un curriculum di primordine, che lo aveva portato – prima di divenire Direttore Generale del Comune di Ventimiglia e poi Presidente della Civitas – a ricoprire incarichi dirigenziali in aziende municipali, nominato da amministratori di vario colore politico.” E ancora “… può addursi l’assoluta falsità dell’altra dichiarazione contenuta nell’intercettazione n. 1546 citata”. Ulteriore invenzione è risultata l’affermazione che Prestileo avesse acquistato un appartamento a Montecarlo : “Nonostante gli accurati accertamenti patrimoniali e contabili svolti da Carabinieri e Guardia di Finanza nulla è emerso circa una tale operazione immobiliare compiuta dall’imputato”.
Viene quindi citato il caso dei venditori di mandatini.

“Quando un venditore di agrumi giunto dalla Calabria e vicino alla famiglia Marcianò fu allontanato dalla Polizia Locale di Ventimiglia, sul cui territorio si era installato, Marcianò Giuseppe si rivolse al vice –sindaco di Vallecrosia Biasi, perché si attivasse per trovare uno spazio su cui consentire a detto ambulante di sostare con il proprio mezzo. Se il rapporto con Scullino e Prestileo fosse stato così stretto …. quest’ultimo si sarebbe certamente rivolto a loro per risolvere quel problema”.
Su un’ultima intercettazione la sentenza rileva come la stssa fosse stata mal tradotta dai Carabinieri e dice: “Tuttavia gli accertamenti peritali disposti hanno modificato il contenuto dell’intercettazione in questione … Lungi dal dimostrare una collusione tra la famiglia Marcianò e Prestileo, tale conversazione rivela soltanto un giudizio qualunquistico e superficiale su quest’ultimo, che fa il paio con altro espresso sempre da Marcianò …. “

Per SCULLINO
La sentenza ripercorre i tentativi dell’accusa per dimostrare la vicinanza di Scullino al gruppo mafioso, giungendo a concludere l’infondatezza totale di ogni collegamento. Come per Prestileo anche le poche e indirette intercettazioni telefoniche dimostrano una lontananza, e non una vicinanza, tra Scullino e il gruppo mafioso. La sentenza dice, commentando una telefonata intercorsa tra Marcianò Giuseppe e Macri Paolo: “ Invece nessun accenno viene fatto dai due alla Marvon e a un ipotetico favoritismo della stessa attuato dal sindaco. In conlcuiosn gli elementi sopra esposti non consentono in alcun modo fi dimostrare che gli imputati Scullino e Prestileo fossero consapevoli del fatto che dietro la cooperativa Marvon si celassero soggetti appartenenti all’associazione di stampo ‘ndranghetistico …….. conseguentemente, i predetti due imputati vanno assolti….”

di Andrea Di Blasio  10/01/2015

2 pensieri su “Ecco perché Scullino e Prestileo sono stati assolti

  1. Ci scusiamo con “La Stampa” che ha pubblicato un articolo il 10/1/2015 ma non siamo riusciti a trovarlo on line e quindi non siamo riusciti a pubblicarlo.

  2. Un solo pensiero ( ne avrei molti e molti da esprimere , ma preferisco astenermi …) : la verità , come l’olio , è venuta a galla , finalmente , e ciò non può che farci piacere …. Un pensiero affettuoso per Tano e Marco con l’augurio che la sofferenza ed i dispiaceri possano essere finalmente messi da parte, che si possa guardare avanti con fiducia al futuro, consapevoli, sempre ,di aver agito per il bene ….! Bea

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