Ottava puntata. L’individuazione di singoli amministratori “collegati” o “condizionati” NON comporta comunque lo scioglimento del Consiglio comunale.

Particolare interesse riveste il caso in cui la commissione d’accesso evidenzi compromissioni di singoli amministratori. In tali ipotesi può risultare utile intervenire sui singoli amministratori senza pervenire a provvedimenti sanzionatori di carattere globale. Del resto il Ministero dell’Interno, già con circolare del 5 marzo 2007, nell’individuare alcune delle strategie da porre in essere per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni di tipo mafioso negli enti locali, aveva ipotizzato una linea di indirizzo che, in presenza di concreti ed obiettivi presupposti, mirasse a subordinare l’adozione della misura di rigore dello scioglimento degli organi elettivi all’esperimento di un tentativo di recupero della componente sana dell’amministrazione, qualora effettivamente estranea ad ogni forma di collusione, con l’individuazione delle attività gestionali dell’ente ritenute soggette a condizionamenti di infiltrazione di tipo mafioso. Non va sottaciuto infatti che lo scioglimento degli organi elettivi costituisce un evento di significativa gravità per l’ente e come tale viene percepito dalla collettività locale che può sentirsi inopinatamente coinvolta in un giudizio generale di criminalizzazione del territorio in contrasto con la ratio ispiratrice della norma.

In tali fattispecie potrebbe ipotizzarsi l’attribuzione al Prefetto di strumenti interdittivi finalizzati a sanzionare solo gli amministratori collusi o collegati alla criminalità organizzata.

Fine ottava puntata (a domani, per la nona puntata).

tratto da: Governo degli enti locali e gestioni commissariali, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO

La scelta delle parti fedelmente pubblicate è stata effettuata da Marco Prestileo

Un pensiero su “Ottava puntata. L’individuazione di singoli amministratori “collegati” o “condizionati” NON comporta comunque lo scioglimento del Consiglio comunale.

  1. Mi pare logica e corretta la ratio della norma. Lo scioglimento non deve essere un’azione per creare clamore o per rafforzare altre azioni di ordine pubblico ritenute necessarie sul territorio, se quest’ultime non convergenti con l’attività amministrativa. Subordinare l’adozione della misura di rigore dello scioglimento degli organi elettivi all’esperimento di un tentativo di recupero della componente sana dell’amministrazione è un atto dovuto, di corretta giustizia e a salvaguardia degli organi democraticamente eletti.
    Il Prefetto può disporre di strumenti interdittivi finalizzati a sanzionare solo gli amministratori (o i dirigenti, funzionari e dipendenti comunali) collusi o collegati alla criminalità organizzata. Lo scioglimento è un atto estremo e non deve essere politicizzato, né deve essere percepito dalla collettività locale come una punizione generalizzata, perché ingiustamente coinvolta in un giudizio generale di criminalizzazione del territorio.
    Marco Prestileo

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