Immobili e capitali all’estero: conviene sanare.

offshore-taxGli immobili posseduti all’estero devono essere dichiarati nel quadro RW del modello UNICO.  A partire dal periodo d’imposta 2009 (modello UNICO 2010), gli immobili esteri devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione anche nel caso in cui non abbiano prodotto redditi imponibili in Italia (viceversa, fino al periodo d’imposta 2008, gli immobili esteri dovevano essere indicati nel quadro RW soltanto se, nel periodo d’imposta di riferimento, avevano prodotto redditi imponibili in Italia, ad esempio perché locati all’estero).

Per chi non avesse dichiarato gli immobili (ma anche i capitali e altri investimenti) detenuti all’estero, alla luce della nuova legge e dei conseguenti chiarimenti ministeriali, conviene sanare la propria posizione. Per ciò che attiene i profili sanzionatori derivanti dall’inosservanza della normativa sul monitoraggio fiscale (cioè la mancata dichiarazione nel quadro RW), la disciplina sulla voluntary disclosure (volontaria collaborazione) garantisce una riduzione delle sanzioni ai contribuenti in difetto. I reati penali consenguenti sono anch’essi sanati.

Le sanzioni per la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale fissato al 3% per i Paesi non black list e per i c.d. Paesi black list collaborativi (come la Svizzera e il Principato di Monaco)  e al 6% per Paesi black list. La riduzione alla metà opera a condizione che i beni vengano trasferiti in Italia (se beni immobili attraverso il mandato giuridico ad una fiduciaria) oppure che il contribuente rilasci all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di rimpatrio. La sanzioni sono ancora riducibili a 1/3 in caso di adesione all’atto di contestazione successivo all’istanza che avvia la volontaria collaborazione (rispettivamente lo 0,50 o l’1%).

Se il contribuente, invece, vuole mantenere i beni all’estero senza rilasciare alcuna autorizzazione alle autorità italiane, la sanzione sarà determinata nella misura del minimo edittale ridotta di 1/4 (il 2,25 e il 4,5%), con la possibilità di fruire della predetta ulteriore riduzione a 1/3 se si aderisce all’atto di contestazione e, dunque, rispettivamente, lo 0,75 e l’1,5% .

Per ciò che attiene le violazioni reddituali, si rileva che i redditi derivanti dagli immobili situati all’estero sono inclusi nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera f) e sono tassati in modo diverso a seconda che l’immobile sia o meno locato e che sia o meno soggetto a tassazione nello Stato in cui è situato. Per gli immobili locati, se i canoni di locazione sono soggetti a imposta nello Stato estero, l’ammontare dichiarato nello Stato estero, al netto delle spese inerenti riconosciute in deduzione, è tassato in Italia; se, invece, i canoni non sono tassati nello Stato estero sarà tassabile l’importo lordo delle somme percepite, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Nel caso di immobili esteri non locati e non tassati nello Stato estero, non via sarà tassazione in Italia.

Si ricorda, infine, che a partire dal periodo d’imposta 2012 si applica anche l’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), con aliquota dello 0,76% sul valore degli stessi. Tuttavia, le violazioni dichiarative riguardanti tale tributo dal 2012 in poi, non potranno essere regolarizzate mediante la procedura di voluntary disclosure, bensì mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Per chi avesse ancora dei dubbi se procedere a sanare oppure no, si rammenta la nuova legge che sanziona penalmente il reato di autoriciclaggio (nota 1).

27 aprile 2015 – Marco Prestileo

(nota 1) previsto dal 648 ter 1, c.p., che prevede la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 per ”chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

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