Riammesse le tre liste, ma il danno rimane ….

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“Il Consiglio di Stato ha riammesso tutte e tre le nostre liste (QUI) alla competizione elettorale, statuendo testualmente che: ‘dal momento che la possibilità per l’avvocato di procedere all’autenticazione delle firme dipende esclusivamente dalla sua volontà .
Pertanto non è legittima l’esclusione dalla competizione elettorale della lista risultando una valida sottoscrizione delle firme richieste dalla legge per la presentazione della lista”.
“Desideriamo esprimere soddisfazione per il risultato conseguito – prosegue – ed eravamo convinti dell’illegittimità dell’operato della Sottocommissione Elettorale, per i vizi che il Supremo Collegio ha puntualmente riscontrato. Cercheremo di recuperare il tempo perduto, anche se siamo stati indubbiamente danneggiati ‘

Annotazioni dalla prestoria

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Annotazioni dalla preistoria.

“Pazienza il chiacchiericcio del volgo, Vostro Onore, ma le insulsaggini o peggio le castronerie dei chierici ai quali è affidata la salvezza delle nostre anime e degli uffiziali che provvedono alla cura dei nostri corpi proprio non le sopporto.

È questo il motivo della mia rampogna nell’auspicio di un rimedio giudiziario che metta a tacere i profani e che restituisca dignità e onore alla Istituzioni patrie.”

Da dinosauro del diritto sarebbe questo l’incipit del mio ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza n. 00451/2023 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

Ma, per fortuna loro, Tano e i suoi fans hanno illustri Patrocinatori di fiducia moderni e di ben altra tempra rispetto a un nonagenario e perciò mi fermo qui.

Non prima, tuttavia, di aver snocciolato le insulsaggini e le castronerie che mi ero annotato sul Moleskine per svilupparle

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Primo.

Il Prefetto di Imperia il 10 marzo 2023 convoca i comizi e il 12 aprile il Presidente della Corte di Appello di Genova nomina la sotto-Commissione di Ventimiglia composta da cinque membri effettivi tre dei quali eletti dal Consiglio provinciale e due di designazione prefettizia e da tre membri supplenti, eletti anche loro dal Consiglio provinciale.

A seguito del deposito delle candidature -avvenuto nel termine ultimo del 14 aprile 2023- risulta che due dei tre membri effettivi e due dei tre membri supplenti hanno optato a favore dello status di candidato consigliere e che di conseguenza all’atto di sottoscrivere la dichiarazione asseverata sono decaduti ex lege dalla carica rivestita per incompatibilità funzionale e conflitto di interesse nello scrutinare la candidabilità propria e dei propri concorrenti alla carica di consigliere comunale.

Secondo.

Il 15 aprile 2023 il vice-Prefetto Aggiunto F. Cardellicchio insediato alla presidenza della sotto-Commissione omette di prendere atto dell’opzione esercitata da quattro membri del plenum dell’organo collegiale previsto dalla legge nel numero chiuso di cinque membri effettivi e di tre supplenti e non attiva, come dovrebbe, il procedimento di copertura dei quattro posti vacanti di competenza del Consiglio provinciale di Imperia.

Infatti la rimozione di una condizione di incandidabilità è indispensabile alla data della sottoscrizione della candidatura e la scadenza del termine per il deposito delle liste la rende definitiva e irrevocabile a prescindere, quindi, dall’esito dello scrutinio successivo su di essa

Terzo.

Il giorno medesimo 15 aprile 2023 alle ore 10,40 mentre disattendeva al dovere suddetto il vice-Prefetto sulla base della asserita ma insussistente presenza del numero legale dei tre quinti del plenum di legge che invece era ridotto a soli quattro membri effettivi, e “riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 27 del T.U. 223/1967 e s.m.” sottopone all’approvazione unanime dei presenti la delibera n. 39 di ricusazione di una lista della coalizione “Scullino Sindaco” includendo nella composizione della sotto-Commissione i nominativi dei due membri effettivi decaduti, uno dei quali presente e votante a favore della ricusazione della coalizione alla quale appartiene l’altro membro decaduto, invece ovviamente assente in questa e in tutte le altre sedute successive alle quali continuerà ad essere  convocato.

Quarto.

A fronte di un candidato che a onta della propria decadenza operante ex lege stabilisce di partecipare a detta seduta non avendone titolo e addirittura vota tenendo una condotta chiaramente esposta a conseguenze penali sotto diversi profili, il vice-Prefetto presiede la seduta del 16 aprile 2023 ore 11,42 verbalizzata al n. 43 con attestazioni irrituali, errate e inconferenti volte chiaramente a precostituire ex post elementi di fatto e di diritto ritenuti in grado di scagionarlo.

Nella specie: a) viene attribuito alla Dirigente Area II della Prefettura il ruolo di Presidente di una inesistente “Commissione Elettorale Circondariale”, organo presente nei soli circondari di Sanremo e di Imperia; b) in forza di detta irrituale e errata attribuzione di un inesistente potere sovraordinato viene acquisito e fatto proprio l’indirizzo espresso sotto forma di “parere” dal Ministero dell’interno in termini inconferenti e di semplice esortazione del quale il vice-Prefetto  “rende edotto” il predetto candidato anche questa volta presente “il quale alle 11,51 abbandona la seduta”.

Quinto.

Il mantenimento del plenum della sotto-Commissione da quel momento in viene assicurato dal vice-Prefetto attraverso la surroga del candidato in questione e la immutatio veri consistente nel simulato mantenimento dello status di membro effettivo in capo al secondo dei due candidati che invece ha tempestivamente segnalato la sua perdita di titolarità avendo optato per l’alternativa incompatibile.

Sia quest’ultimo e sia il sostituto, anch’esso candidato consigliere comunale però del Comune di Vallecrosia che fa parte della circoscrizione di Bordighera e quindi abilitato a subentrare, sono sempre registrati come “assenti” in tutti gli atti successivi della sotto-Commissione.

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Le mie sono semplici annotazioni sul Moleskine che mi riservavo di sviluppare con commenti e corsivi di carattere generale, poi ieri ho letto che il TAR giudica corretto tutto questo e mi sono fermato.

Per tornare nella mia era preistorica.

Scullino e la DC non si arrendono

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Scullino e la DC non si arrendono

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APR 23, 2023
Ricorreranno al Consiglio di Stato per far riammettere la lista Dc e le due liste Scullino a sostegno del sindaco di Ventimiglia.
Non sarà’ un cavillo sulle autentiche di decine di elettori che hanno correttamente o firmato per riportare Scullino alla guida dell’amministrazione di Ventimiglia a fermare la democrazia sostanziale nel comune biglietto da visita d’Italia.

Scullino ha tutto il diritto di competere e la Dc farà di tutto perché sia della partita da protagonista, come merita e come vogliono tantissimi ventimigliesi, pensiamo la maggioranza

A testa in giù come i pipistrelli.

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La pubblicazione della disponibilità a autenticare le firme è una condizione richiesta non “ad substantiam” e sotto pena di esclusione, ma “ad probationem tantum” e quindi può essere oggetto di soccorso istruttorio.
I destinatari della pubblicazione, cioè i titolari del diritto all’esercizio dell’elettorato passivo, ne vengono a conoscenza non ai fini dell’impugnativa dell’atto di disponibilità dell’avvocato ma per la comodità di poter conoscere quali tra tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine si offrono di svolgere la funzione certificatoria.
Nessuna comminatoria di nullità è presente nel dettato normativo né si può dedurre dalla “ratio legis”, ispirata invece a favorire e non a comprimere lo “ius partecipationis” agevolandone le procedure.
È sufficiente leggerlo: “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno a) comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, b) i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.”
Nessuna forma è stabilita per la comunicazione all’Ordine e sulla natura agevolativa della pubblicazione non c’è da aggiungere altro.
O forse un commento: cioè che l’avvocato certificatore è una novità introdotta dalla legge 108/2021 sulla governance del PNRR dal titolo “Prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e che non sembra che introducendo cavilli si accelerino e si snelliscano le procedure.
E infatti il tema caldo di queste settimane e che l’Italia rischia di perdere risorse e addirittura di doverne restituire.
Se deve essere un cittadino a dirlo all’Ufficio di Governo e non viceversa, ditemi voi se il mondo d’oggi non è capovolto.
Bruno Giri

Avevo undici anni e ricordo, ah! se ricordo! Tutto.

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Leggo gli atti della causa elettorale n. 231/23 “Scullino e altri contro Prefettura Imperia” che questa mattina 21 aprile 2023 è mandata a decisione al TAR Liguria.
Leggo la memoria della Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova del 20 aprile 2023 a difesa del Leviatano burocratico che ingoia i sacrosanti diritti conquistati dagli Italiani 78 anni fa contro i “nemici all’umanità e alla Patria”.
Primo tra tutti il diritto costituzionale di VOTARE democraticamente in assoluta, piena e incondizionata libertà i propri rappresentanti nelle Istituzioni democratiche.
Penso alle ossa di mio Padre che tra quattro giorni si rivolteranno nella tomba, e con le sue quelle di Parri, Cadorna, Longo, Mattei e di tutti quelli che con loro hanno combattuto “sui monti nei piani nelle città d’Italia”.
Ventimiglia inclusa.
Bruno Giri

La Legge per i carbonari si interpreta per gli altri si applica.

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Il mio Nipotino Davide ha preso ottimi voti e per premio a scuola lo hanno inserito nel cast del teatro scolastico e i suoi Genitori nel ponte della Liberazione lo portano sulla tomba di Dante a Ravenna e a Sant’Apollinare in Classe.
Prima di partire mi ha chiesto dello zio Tano e io gli ho spiegato che sta lottando contro i fantasmi.
Si è messo a ridere.
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Finora ci ho scherzato sopra e per farlo ridere gli ho raccontato le strabilianti imprese di Tano contro i fantasmi della sotto-Commissione elettorale.
Adesso però è venuto il momento di fare sul serio, con la Legge non si scherza.
La Legge è il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 e s.m. e i. meglio conosciuta come “Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”
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Gli articoli che interessano sono il 21 che dice come nasce una sotto-Commissione elettorale, il 22 come vive e il 23 come muore.
Riporto il testo dei tre articoli, così potete vedere anche voi gli spiriti come ce li fa apparire il medium prefettizio nelle sue sedute spiritiche al TAR Liguria.
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Articolo 21.
“In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l’insediamento del Consiglio provinciale, è costituita, con Decreto del Presidente della Corte di Appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal Presidente del Tribunale, nelle sedi o ove esista, o dal Pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.
La Commissione rimane in carica sino all’insediamento della nuova Commissione.”
Tra le “s.m. e i.” (successive modificazioni e integrazioni) c’è la sostituzione del Magistrato con il dirigente prefettizio alla presidenza della Commissione e l’introduzione della possibilità di spacchettare la Commissione in più sotto-Commissioni circondariali, come nel caso di Bordighera e di Ventimiglia.”
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Articolo 22.
“I componenti della Commissione elettorale mandamentale designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti dello stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della Prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
In caso di trasferimenti, il Prefetto provvede a nuove designazioni.
I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all’amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.
Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del Presidente e della Giunta provinciale.
Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.
A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto IN MANCANZA DEI COMPONENTI EFFETTIVI e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.
Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.
I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.”
Nota bene: MANCANZA non ASSENZA.
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Articolo 23.
“I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Presidente della Corte d’Appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all’interessato della proposta di decadenza.
Qualsiasi cittadino dei Comuni del Mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualsiasi causa, i MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la VALIDITÀ DELLE RIUNIONI, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall’ultima vacanza.
In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l’assistenza del segretario, dal Magistrato presidente.”
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Superfluo dire che la VALIDITÀ DELLE RIUNIONI in un Collegio perfetto è considerata con riguardo al PLENUM DI CINQUE MEMBRI (effettivi o loro sostituti) in carica da non confondere con il numero legale che può essere a maggioranza semplice della metà più uno oppure qualificata in un rapporto maggiore.
Nel caso della sotto-Commissione circondariale di Ventimiglia il plenum di cinque è sceso a quattro per effetto della decadenza “PER QUALSIASI CAUSA” e in questo caso a causa della incompatibilità di quattro membri su otto e, come dice la Legge “LA COMMISSIONE DECADE”.
Oggi al TAR c’è una seduta spiritica dove si giudicano gli atti di un fantasma che ci ha fatto spaventare tutti.
Brrrrr!!!!
Bruno Giri

C’è da preoccuparsi per quelli che sono pagati da no

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Ho letto le 20 pagine di elucubrazioni giuridiche e di fantasiose ricostruzioni dei fatti in merito alla ricusazione delle tre liste di appoggio a “Scullino sindaco” a Ventimiglia depositate dall’Avvocatura dello Stato per il rigetto del ricorso.
Passo sopra a queste parole in libertà, ormai siamo abituati a exploit del genere nel mondo del diritto post moderno.
Non posso invece ignorare che si ignori la realtà fattuale: cioè che la sotto-commissione circondariale elettorale di Ventimiglia NON ESISTE PIÙ perché degli OTTO MEMBRI tra effettivi (5) e supplenti (3) sono decaduti per INCOMPATIBILITÀ NON RIMOSSA CON OPZIONE cinque membri (Cortese, Ramella, Amalberti, Merlenghi e Leuzzi) tutti candidati in liste sotto esame e il ”COLLEGIO PERFETTO” composto da CINQUE MEMBRI è sciolto automaticamente e DEVE ESSERE RIELETTO dal Consiglio Provinciale e rinominato dal Presidente della Corte di Appello di Genova.
Per l’identica ragione il 13 luglio 2022 era stato sciolto il Consiglio Comunale con le dimissioni SIMULTANEE di dieci membri su diciassette che impedivano al Collegio di deliberare le surroghe per ripristinare lo status giuridico PERFETTO di diciassette membri.
Ma l’Avvocato dello Stato non se ne accorge, non posso accettare che lo ignori.
Ragazzi, siamo davvero messi male!
Bruno Giri